Non è consentita l'iscrizione, ovvero il mantenimento di iscrizione, di STP multidisciplinari se nella compagine sociale non sia presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all'esercizio delle professioni individuate nell'oggetto sociale.
È quanto chiarito dal CNDCEC nel Pronto Ordini n. 51/2023 emesso in risposta a un quesito riguardante l'iscrizione di una STP composta da tre soci professionisti iscritti all'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, avente per oggetto sociale “la società svolge esclusivamente attività libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, revisore legale, esperto contabile quali previste dall'art. 1 del D.lgs. 28/05/2005 n. 139 e ss.mm.ii., consulente del lavoro, avvocato, e comunque ogni e qualsiasi professionista iscritto in Albi professionali le cui attività sono riservate” che non ha indicato nell'atto costitutivo l'attività prevalente.
Come noto, il quadro normativo di riferimento, stabilisce, per quanto qui di interesse, che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci (art. 10, c. 4, lett. a), L 183/2011) e
che la “società multidisciplinare” è la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali (art. 1, c, 1, DM 34/2013). Tale tipo di società deve essere iscritta presso l'albo o il registro tenuto dall'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. A tal riguardo, il CNDCEC sottolinea come i soci non siano obbligati a individuare l'attività prevalente, essendo quest'ultima una scelta del tutto discrezionale, con il corollario che, qualora una delle attività dedotte nell'oggetto sociale non sia connotata in termini di prevalenza, la STP multidisciplinare dovrà essere iscritta negli albi di appartenenza dei singoli professionisti.
Considerato, inoltre, che l'attività professionale dedotta nell'oggetto sociale deve essere necessariamente quella esercitata dai soci professionisti della STP, ne consegue, secondo quanto chiarito dal Consiglio Nazionale, che, in presenza di una compagine sociale totalmente priva di soci professionisti legalmente abilitati all'esercizio delle professioni individuate nell'oggetto sociale (ne basta anche uno solo), la STP multidisciplinare non può essere iscritta.
Relativamente alla presenza di un avvocato tra i soci della STP, il Pronto Ordine ricorda come, al riguardo, il Consiglio Nazionale Forense ritenga non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla richiamata L. 183/2011, bensì quella recata dall'art. 4-bis L. 247/2012, espressamente dedicata all'esercizio della professione forense in forma societaria, con i corollari che: i) l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA; ii) l'esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari costituite ex lege n. 183/2011.
Ciononostante, a parere del CNDCEC, è possibile, “senza alcun dubbio”, che l'avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della professione forense, possa partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento).
Fonte: PO CNDCEC 17 maggio 2023 n. 51