martedì 10/01/2023 • 03:00
Il CNDCEC è intervenuto in merito alla denominazione sociale e al quorum nelle società tra professionisti (STP).
redazione Memento
Con un Pronto Ordini pubblicato nella data di ieri, il CNDCEC analizza alcuni aspetti relativi alle società tra professionisti. Come precisa l'art. 10, comma 5, della legge n. 183/2001, la denominazione sociale della STP, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti. L'art. 9, comma 3, del D.M. n. 34/2013, in occasione del procedimento di iscrizione della STP nella sezione speciale dell'Albo, accenna alla ragione sociale della società costituita e svolgente l'attività professionale con il modello delle società di persone. Ne consegue che la STP, a seconda dei casi, indicherà nell'atto costitutivo la propria ragione sociale o la propria denominazione sociale formata secondo i criteri indicati nel codice civile per il tipo societario concretamente adottato, con la necessaria e ulteriore precisazione che si tratta di società tra professionisti. Pertanto, il CNDCEC ritiene consentito utilizzare l'acronimo STP, con l'avvertenza che, né l'indicazione per esteso di società tra professionisti, né l'acronimo STP sono sostituitivi della precisazione del tipo societario adottato. La regola enunciata nell'art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011 impone che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci, vale a dire che, nel rispetto delle regole proprie del tipo societario scelto in sede di costituzione della STP, i soci professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi, in modo da favorire che la gestione della STP e l'assunzione delle decisioni più delicate sotto il profilo inerente all'attività professionale siano sottratte all'influenza del socio investitore o del socio per prestazioni tecniche. Pertanto, ancorché il socio non professionista non potrà mai disporre di più di un terzo dei voti, non chiarendo la legge che quello riservato ai professionisti è un quorum determinante per l'adozione delle decisioni o le deliberazioni dei soci, in alcune evenienze, il voto del socio investitore (o per prestazioni tecniche) potrebbe essere determinante per il raggiungimento del quorum previsto per l'assunzione della decisione. FONTE: PO CNDCEC n. 175/2022
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