sabato 20/05/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
redazione Memento
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Emanato dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
È il codice “8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione".
L'utilizzo
Resta fermo l'utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056 per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, istituiti con risoluzione n. 75 del 25 maggio 2006 e successivamente ridenominati con risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l'indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell'anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.
Le premesse normative
L'articolo 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
I successivi commi 108 e 109 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022 recano disposizioni inerenti alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, stabilendo, altresì, che “Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.”.
FONTE: Ris. AE 19 maggio 2023 n. 23
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