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sabato 21/01/2023 • 06:00

Fisco Risposta del MEF

Rivalutazione delle partecipazioni quotate: chiariti gli aspetti applicativi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta al question time del 18 gennaio 2023 n. 5-00248 ha affrontato alcuni aspetti controversi riconducibili alla nuova disciplina sulla rivalutazione dei valori di acquisto di partecipazioni quotate introdotta con la Legge di Bilancio 2023.

di Andrea Eufemi - KPMG Tax manager

di Stefano Mazzocchetti - KPMG Tax specialist

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'inedita previsione contenuta nell'art. 1 c. 107 L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) introduce, per i soggetti che al 1° gennaio 2023 ne risultavano in possesso, la facoltà di avvalersi del regime di rivalutazione dei valori d'acquisto di titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva in misura pari al 16% dell'intero valore della partecipazione detenuta. La rivalutazione può risultare un'opportunità economicamente conveniente a condizione che il 16% del valore normale della partecipazione detenuta risulti inferiore al 26% a titolo di imposta sostitutiva della plusvalenza da cessione che si avrebbe quale differenza tra il corrispettivo di cessione ed il costo di acquisto della partecipazione; nello specifico, ciò si verifica qualora la plusvalenza sia maggiore del 62% del valore normale della partecipazione. Inoltre, con specifico riferimento al regime del risparmio gestito, la convenienza dell'opzione dovrebbe essere valutata avendo riguardo alla circostanza per cui, in tal caso, la tassazione ha ad oggetto il risultato di gestione maturato al termine di ciascun anno d'imposta, con la conseguenza che la plusvalenza imponibile residua all'atto del realizzo potrebbe risultare significativamente inferiore al 62% del valore normale. Caratteristica distintiva di questo regime, infatti, è che la base imponibile ricomprende anche le plusvalenze maturate, ossia stimate sulla base del valore delle attività possedute in portafoglio a una certa data. Ad ogni modo, l'adesione al regime agevolato produce effetti ai soli fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 DPR 917/86, consentendo quindi alle persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali), alle società semplici e ai soggetti a questi ultimi equiparati ai sensi dell'art. 5 DPR 917/86, nonché agli enti non commerciali e ai soggetti non residenti che detengono asset in società residenti in Italia, di assumere, in occasione della cessione a titolo oneroso della partecipazione quotata, il valore normale “rideterminato” in luogo del costo o valore di acquisto. Ai fini del riconoscimento fiscale del c.d. valore normale della partecipazione, da determinare avendo riguardo alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, è necessario che l'assolvimento dell'imposta sostitutiva avvenga entro il 15 novembre 2023. Nel caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata perfeziona la rivalutazione, a nulla rilevando l'eventuale omesso versamento della seconda o della terza rata. Inoltre, come chiarito in più occasioni dall'Agenzia delle entrate (vedasi Circolare n. 47/E del 2011), ove il contribuente lo ritenga opportuno, l'opzione può essere esercitata anche per partecipazioni già rivalutate. In tale circostanza è consentito scomputare dall'imposta sostitutiva l'ammontare già versato in occasione della precedente rivalutazione. Alternativamente, è consentito chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato entro 48 mesi dalla duplicazione del versamento. Alla luce di ciò, considerata la nuova possibilità di rivalutare anche partecipazioni detenute presso soggetti quotati, sembrerebbe ragionevole ritenere che la rideterminazione possa riguardare anche strumenti oggetto di rivalutazione in periodi antecedenti la quotazione. Ebbene, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 2002, secondo cui la possibilità di optare per la rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione al valore normale prescinde dal regime impositivo prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avuto modo di esprimersi sull'operatività della nuova disciplina nell'ambito del rapporto gestito o amministrato. Documentazione probatoria Uno degli aspetti esaminati dalla Commissione Finanze è quello relativo alla documentazione che l'intermediario, nell'ambito del regime del risparmio gestito o amministrato, deve acquisire allo scopo di tenere conto del valore fiscale rideterminato nella quantificazione di eventuali plusvalenze. In particolare, il Ministero rammenta che per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate è necessaria l'acquisizione di una perizia giurata di stima che attesti il valore assoggettato ad imposta sostitutiva. Con riguardo alle partecipazioni in società quotate, invece, per le quali la rivalutazione è ora espressamente consentita dal comma 1-bis L. 448/2001, introdotto dall'art. 1 c. 107 lett. b) L. 197/2022, come precisato dal Ministero, non vi è necessità di apposita perizia, atteso che il valore dei titoli, delle quote o dei diritti quotati è reso pubblico dai mercati di riferimento. Sulla base di tale circostanza, risulta giustificato l'espresso riferimento da parte del predetto comma 1-bis al valore normale - ex art. 9 c. 4 lett. a) DPR 917/86 - registrato alla data del 31 dicembre 2022 e corrispondente alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Chi sono i soggetti tenuti al versamento? Indipendentemente dal regime fiscale di appartenenza (della dichiarazione, gestito o amministrato), per le partecipazioni detenute in società quotate non vi è una specifica disposizione che identifichi il soggetto tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva. Diversamente, per le società non quotate è espressamente previsto dall'art. 5 L. 448/2001 che il versamento avvenga ad opera del contribuente secondo le modalità di cui al capo III del D.Lgs. 241/97, ossia, nella sostanza, a mezzo modello F24 (anche tramite compensazione). In via interpretativa, il Ministero ha ritenuto che tale modalità di versamento debba estendersi anche all'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni quotate. In ciò la disciplina si distingue rispetto a quella prevista in tema di affrancamento delle quote di OICR, nella quale il versamento è rimesso all'intermediario stesso previa ricezione della provvista corrisposta del contribuente, con l'eccezione del caso in cui non vi sia un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, ove alla liquidazione e al versamento dell'imposta provvede lo stesso contribuente. Applicabilità della rivalutazione al regime di risparmio gestito o amministrato In via principio, come già rilevato dall'Agenzia delle entrate con Circolare n. 12/E del 2002, il Ministero ha confermato altresì che la possibilità di optare per la rivalutazione prescinde dal regime prescelto dal contribuente ed è pertanto riconosciuta sia che si sia optato per il regime della dichiarazione, che per quello del risparmio amministrato o per quello del risparmio gestito. In tali ultimi casi, tuttavia, il contribuente, prima della cessione, deve fornire all'intermediario prova di aver versato l'imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023). Solo a tale condizione l'intermediario potrà utilizzare il valore rideterminato nel calcolo dell'eventuale plusvalenza, mentre in assenza di tale corredo probatorio dovrà determinare la plusvalenza secondo le modalità ordinarie assoggettando quest'ultima al prelievo sostitutivo del 26%. Fonte: Risp. interr. parl. 18 gennaio 2023 n. 5-00248 ...

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