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lunedì 22/05/2023 • 06:00

Fisco Liquidazioni periodiche IVA

Lipe primo trimestre 2023: trasmissione entro il 31 maggio

Entro il 31 maggio 2023, i soggetti passivi IVA dovranno adempiere alla trasmissione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica relativa al primo trimestre 2023. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, è applicabile una sanzione da 500 a 2000 euro.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Dal 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni contenenti i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta. L'obbligo, introdotto dall'art. 21-bis, del DL 78/2010, riguarda:

  • le imprese individuali;
  • i professionisti e gli studi associati;
  • le società di persone e di capitali;
  • i soggetti esteri identificati direttamente in Italia o che operano tramite un rappresentate fiscale;
  • le società aderenti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo.

Diversamente, sono dispensati dall'adempimento in esame (sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero), i soggetti non obbligati:

  • alla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
  • all'effettuazione delle liquidazioni periodiche:

Analogamente, l'obbligo non ricorre in assenza di dati da indicare (se, ad esempio, nel trimestre di riferimento non sono state effettuate né operazioni attive né passive), mentre, sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Modello Lipe con novità

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (c.d. Lipe), avviene con la trasmissione telematica dell'apposito modello, da ultimo aggiornato il 14 marzo 2023, composto da “Frontespizio” e “Quadro VP”.

Con specifico riferimento al Quadro VP, il soggetto passivo sarà tenuto ad esporre:

  • al rigo VP2, l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti) ed annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. In tale rigo, dovrà essere indicato, altresì, l'importo corrispondente alle operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale (artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/1972), nonché l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario;
  • al rigo VP3, l'importo complessivo degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, intracomunitari e delle importazioni, relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti, ivi inclusi gli acquisti ad esigibilità differita e quelli con IVA indetraibile. Nel medesimo rigo, dovranno essere indicati anche gli acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, c. 1, DL 331/1993), nonché quelli riguardanti le triangolazioni comunitarie con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente.

Relativamente all'ammontare dell'imposta, l'IVA esigibile sarà esposta al rigo VP4, mentre, l'IVA detratta, al rigo VP5, la cui differenza verrà indicata al successivo rigo VP6 (IVA a debito o a credito).

Con l'aggiornamento del modello Lipe lo scorso 14 marzo, è stato precisato nelle istruzioni ministeriali che, al rigo VP2, dovranno essere indicate anche le operazioni esenti di cui all'art. 10, c. 3, del Decreto IVA, ossia le cessioni di beni facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (art. 2-bis, del medesimo decreto), in quanto, il soggetto passivo che facilita tali cessioni si considera cessionario e rivenditore dei beni stessi.

Comunicazione precompilata

La comunicazione dei dati delle Lipe è disponibile anche nella versione precompilata. L'agenzia delle Entrate, infatti, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, mette a disposizione dei soggetti passivi le bozze delle Lipe, sulla base delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e delle operazioni transfrontaliere (Provv. AE 183994 dell'8 luglio 2021). Dal 2023, è stata ampliata la platea dei destinatari dei documenti IVA elaborati dall'Agenzia. Potranno avvalersi, infatti, delle Lipe precompilate anche i soggetti che:

  • effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA, ai sensi dell'art. 74, c. 4, del Decreto IVA;
  • applicano uno specifico metodo per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione (produttori agricoli, le aziende di agriturismo o coloro che svolgono attività agricole connesse);
  • sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Per i documenti precompilati, l'Agenzia delle Entrate elabora anche la bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.

Modalità e termini di trasmissione

Il modello Lipe dev'essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3 c. 2-bis e 3, del DPR 322/1998, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, sia per i contribuenti trimestrali che per quelli mensili. Tuttavia, per la comunicazione relativa al secondo trimestre, il termine di trasmissione è fissato al 30 settembre, mentre, per quella relativa all'ultimo trimestre, l'invio dev'essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

Pertanto, entro il prossimo 31 maggio, i soggetti passivi dell'IVA dovranno trasmettere il modello Lipe relativo al primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo per i mensili) 2023.

Ai fini della trasmissione della comunicazione, è opportuno evidenziare che:

  • le Lipe trasmesse entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, si considerano tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto;
  • qualora si renda necessario correggere eventuali errori od omissioni, è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (Ris. 104/E/2017).

Termini per la trasmissione delle Lipe 2023

Contribuenti mensili

Contribuenti trimestrali

Scadenza

Gennaio, febbraio, marzo

1° trimestre

31 maggio 2023

Aprile, maggio, giugno

2° trimestre

2 ottobre 2023 (il 30 settembre è sabato)

Luglio, agosto, settembre

3° trimestre

30 novembre 2023

Ottobre, novembre, dicembre

4° trimestre

29 febbraio 2024

Proprio in merito alla comunicazione del quarto trimestre, è bene ricordare che, è possibile, in alternativa, trasmettere tale comunicazione direttamente nella dichiarazione annuale IVA, compilando il Quadro VP. Tuttavia, in questo caso, occorrerà presentare la dichiarazione sempre entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Regime sanzionatorio

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, a norma dell'art. 11, c. 2- ter, del D. Lgs. 471/1997, è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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