giovedì 16/02/2023 • 06:00
La definizione agevolata degli avvisi bonari è applicabile anche alle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate risolvendo i dubbi sul tema posto che, peraltro, le Lipe non sono esplicitamente richiamate nel perimetro delle disposizioni applicative della norma.
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L'analisi delle Entrate e la corretta interpretazione delle norme di riferimento
L'Agenzia delle entrate, con riguardo alle liquidazioni periodiche IVA, non rileva alcuna limitazione circa l'estensione della misura prevista in caso di controlli automatizzati.
Come noto, la definizione agevolata degli avvisi bonari è stata introdotta dalla legge di bilancio 2023 (cfr. art. 1 c. 153-159 L. 197/2022) e, proprio grazie all'interpretazione fornita dalla Ris. AE 14 febbraio 2023 n. 7/E in commento, è applicabile anche alle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
In effetti, la risposta dell'Agenzia, come anticipato, nasce dai numerosi interrogativi sollevati dagli operatori del settore poiché le Lipe non sono esplicitamente richiamate nell'alveo delle norme di riferimento.
In senso pragmatico, viene chiarito che il trattamento di favore consiste, in linea generale, nella riduzione delle sanzioni con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dall'art. 36-bis DPR 600/73 e dall'art. 54-bis DPR 633/72, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) o recapitate successivamente alla medesima data.
Il successivo comma 155 stabilisce che la riduzione della sanzione si applica anche con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dall'art. 36-bis DPR 600/73 e dall'art. 54-bis DPR 633/72, il cui pagamento rateale ai sensi dell'art. 3-bis D.Lgs. 462/97, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Entrambe le disposizioni, per definire l'ambito di applicazione delle nuove misure, chiarisce l'Agenzia, fanno riferimento alle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis e 54-bis richiamati.
Partendo proprio da un ragionamento di tipo interpretativo, l'Agenzia ritiene quindi che, dal tenore della norma, si possa concludere che anche i debiti così emersi relativi alle Lipe possano essere definiti secondo le nuove misure agevolative.
Peraltro, deve tenersi in debito conto, tra l'altro, che ai sensi dell'art. 21-bis DL 78/2010, l'Agenzia effettua controlli anche con riferimento alle comunicazioni in argomento e nel caso in cui siano riscontrate incoerenze, mette a disposizione del contribuente le risultanze del controllo eseguito per favorire la compliance, la stessa ratio, secondo l'Agenzia, va seguita per la definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023.
Tuttavia, precisa l'Agenzia, laddove persistano scostamenti tra l'imposta versata e quella risultante dalle comunicazioni periodiche, le stesse sono sottoposte a controllo automatizzato, ai sensi del citato articolo 54-bis per verificare la congruità dei versamenti effettuati.
Il controllo eseguito su tali comunicazioni è, quindi, analogo a quello effettuato ai sensi del citato articolo 54-bis sulla dichiarazione IVA annuale e, pertanto, anche con riferimento alle predette comunicazioni, conclude l'Agenzia anche richiamando la Circ. AE 13 gennaio 2023 n. 1/E, devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento.
La risposta del MEF all'interrogazione Parlamentare del 1° febbraio 2023
Proprio il ministro Giancarlo Giorgetti ha sottolineato che l'Agenzia delle entrate aveva già fornito chiarimenti in merito. La richiamata Circ. AE 13 gennaio 2023 n. 1/E, infatti, ha precisato che la suddetta definizione agevolata si applica, a prescindere dal periodo di imposta, a tutte le rateizzazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 e per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza
Non è, pertanto, necessario intervenire con iniziative normative, in quanto già rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle Lipe (di cui all' art. 21-bis DL 78/2010), il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023.
Il controllo su tali comunicazioni, infatti, come anticipato, è eseguito ai sensi dell'art. 54-bis DPR 633/72, che prevede che la liquidazione dell'imposta dovuta venga effettuata con procedure automatizzate, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria. I relativi esiti sono comunicati ai contribuenti al pari di quelli risultanti dal controllo delle dichiarazioni.
Dalle informazioni pervenute, pertanto, Giorgetti ha assicurato ai parlamentari che avevano sollevato il dubbio che l'Agenzia delle entrate ha già fornito indicazioni in tal senso alle proprie strutture territoriali (cfr. Risposta Interrogazione Parlamentare 1° febbraio 2023 n. 3-00140).
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Fonte: Ris. AE 14 febbraio 2023 n. 7/E
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