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sabato 20/05/2023 • 06:00

Fisco Dalla Corte di Giustizia

Tutela e sicurezza dei prodotti di consumo che circolano nel mercato unico

Nella causa C-626/21 la Corte UE si è espressa per la prima volta circa le disposizioni del diritto UE relative al sistema di scambio rapido d’informazioni (RAPEX) sui prodotti pericolosi immessi sul mercato UE dei consumatori.

di Gabriele Damascelli - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Corte UE, nella causa C-626/21, ha evidenziato il diritto degli operatori economici, tra i quali rientra l'importatore in causa, qualora i prodotti da questi commercializzati siano oggetto di una notifica RAPEX lesiva dei loro interessi, di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro notificante che detta notifica sia perfezionata, oltre al diritto dell'importatore, che non sia destinatario della misura che ha dato luogo a tale notifica e i cui interessi possano essere lesi dall'incompletezza di tale notifica, di disporre di un mezzo di ricorso nello Stato membro notificante.

Per la Corte UE, dal momento che la responsabilità dell'esattezza delle informazioni trasmesse mediante la notifica RAPEX ricade solo sullo Stato membro notificante (v. All. II, p. 10, della Dir. 2001/95), il corrispondente diritto di un operatore economico di richiedere il perfezionamento di una notifica ritenuta incompleta, qualora non possa derivare direttamente dalla normativa unionale  può tuttavia essere desunto dal divieto di misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa previsto dall'articolo 34 TFUE.

A ciò si affianca l'obbligo degli Stati membri di offrire tutela giuridica a tutti gli operatori economici che eccepiscano una notifica RAPEX incompleta la quale costituisce nei loro confronti un ostacolo ingiustificato agli scambi commerciali, come tale vietato dal TFUE.

Il caso

In occasione della vigilanza del mercato nell'ambito del sistema RAPEX (sistema telematico UE di scambio rapido di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione UE per i prodotti di consumo non alimentari che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori ai sensi della Dir. 2001/95 ed al complementare Reg. 765/2008 che contempla una nozione di rischio più ampia) era svolta dalla preposta autorità di controllo di Vienna una verifica presso un distributore di articoli pirotecnici, importati da una società con sede in Polonia e venduti tramite diversi distributori in vari Stati membri, tra cui l'Austria.

Accertata l'assenza di sicurezza di tali prodotti per il consumatore, l'autorità viennese disponeva il divieto di vendita a carico del distributore nonché il richiamo degli articoli unitamente all'avvio della procedura di “notifica di allarme rapido” RAPEX mediante trasmissione di tre distinte notifiche RAPEX alla Commissione UE che, una volta verificate, venivano da questa inoltrate a tutti gli Stati membri (v. art. 11 Dir. 95/2001 e Dec. di esec. UE 417/2019, All. parte II, p. 2.2).

L'importatore polacco, ritenendo che le notifiche non descrivessero adeguatamente i prodotti, presentava all'autorità di controllo viennese apposite domande (poi respinte dal giudice a seguito di reclamo considerando l'operatore non parte del procedimento e ritenendo l'assenza, nella norma UE pertinente, di un diritto in tal senso) di perfezionamento di tali notifiche tramite l'aggiunta dei numeri di lotto («badge number») dei prodotti contestati nonché di richiesta di accesso agli atti della procedura di notifica RAPEX in relazione alla classificazione del rischio dei prodotti, al fine di “un'adeguata tutela giurisdizionale contro gli effetti negativi derivanti da una notifica RAPEX”.

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte UE se possa discendere dal sistema normativo generale di riferimento (Dir. 2001/95, Reg. 765/2008 ed attuale Reg. di modifica 2019/1020 e Linee Guida RAPEX) il diritto per un operatore economico di presentare una richiesta di perfezionamento della notifica RAPEX e se al riguardo sia competente la Commissione UE piuttosto che l'autorità amministrativa del rispettivo Stato membro, alla luce, inoltre, della circostanza che la Commissione UE è l'unica a poter ritirare una notifica dal sistema RAPEX e soltanto su richiesta dello Stato membro notificante, come previsto nella Parte II, punto 3.4.7.1.2, delle Linee Guida (v. in sentenza p. 53).

Il sistema RAPEX e le argomentazioni della Corte UE

Il sistema RAPEX, ricorda la Corte UE (p. 43 e ss.), consente un rapido scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione permettendo di impedire e di limitare l'offerta sul mercato di prodotti non alimentari che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza contribuendo così al buon funzionamento del mercato unico.

Il sistema, articolato in tre fasi, in breve prevede che le autorità competenti di uno Stato membro creino una notifica fornendo “tutte le informazioni disponibili, comprese, in particolare, quelle che consentono di identificare il prodotto oggetto della notifica”, la quale viene poi trasmessa attraverso il punto di contatto RAPEX nazionale alla Commissione UE che la controlla per assicurarsi che sia corretta e completa e, una volta convalidata, la pubblica sul sito web RAPEX e la trasmette agli Stati membri i quali, infine, esaminano le informazioni fornite e adottano le misure appropriate che sono notificate anche alla Commissione.

Ciò evidenzia “un ruolo centrale” dello Stato membro notificante nell'ambito di tale procedura, “sia sul piano procedurale che sul piano sostanziale” (v. p. 47-51), da cui la piena responsabilità dello Stato membro notificante (v. p. 53 e 54).

Dal momento che, ai sensi delle Linee Guida, gli operatori economici (tra cui rientra l'importatore) “non sono direttamente coinvolti nella trasmissione delle notifiche” (p. 57), e che le notifiche dovrebbero essere il più possibile esatte e complete per consentire così l'identificazione dei prodotti, una notifica (destinata al pubblico) non conforme al dettato unionale può ostacolare o rendere meno attraenti le attività economiche dell'importatore e quindi “dissuadere i distributori dal vendere tali prodotti e i consumatori finali dall'acquistarli”.

Conclusioni

Conclude la Corte UE nel senso che la lesione potenziale di una notifica inesatta o incompleta a causa dell'insufficiente identificazione dei prodotti che ne sono oggetto consente all'importatore, alla luce di disposizioni applicabili al RAPEX “sufficientemente chiare e precise”, il diritto di esigerne l'osservanza da parte dello Stato notificante il quale, in quanto responsabile dei dati notificati, deve altresì garantirgli il diritto sia di chiedere che la notifica sia perfezionata sia di contestare tale notifica alle autorità ed i tribunali nazionali competenti dello Stato notificante per violazione di norme unionali.

Fonte: CGUE 17 maggio 2023 (C-626/21)

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