sabato 29/04/2023 • 06:00
In tema di classificazione doganale di componenti di apparecchi di ricezione satellitare, la Nomenclatura combinata delle merci va interpretata nel senso che tali componenti devono rientrare in un’unica voce doganale se questi costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi costitutivi di tale apparecchio.
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Il caso
Si è chiesto alla Corte UE se la regola 2 a) va interpretata nel senso che essa si applica anche ai componenti sfusi di un apparecchio di ricezione satellitare, destinati, dopo l'immissione in libera pratica, ad essere assemblati in un apparecchio completo, qualora tali componenti, provenienti dal medesimo fornitore cinese, nonché trasportati sulla stessa nave ed in un unico container ed oggetto di dichiarazioni effettuate da uno stesso dichiarante, lo stesso giorno e presso lo stesso ufficio doganale, sono di fatto di proprietà di due imprese tra loro collegate.
La Dogana considerava le merci importate non come singoli componenti, bensì apparecchi di ricezione satellitare completi non montati, con conseguenti maggiori dazi doganali.
La classificazione doganale delle merci
Ai fini dell'accertamento doganale, l'elemento base da considerare è la classificazione, quale strumento che serve a rappresentare, mediante una sequenza numerica, la descrizione merceologica di una merce ai fini della successiva applicazione della Tariffa doganale unionale.
L'odierno Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (SA) è stato istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato (in vigore dall'1.1.1988) nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD) che redige le Note esplicative del SA.
Tale testo è stato approvato dalla CEE con Decisione 87/369, al cui interno distingue le categorie merceologiche in 21 sezioni, distribuite a loro volta in complessivi 97 capitoli, e recepito con Reg. CEE n. 2658/87 istitutivo della NC, la quale risponde alle esigenze della Tariffa Doganale Comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero dell'UE, riprendendo la nomenclatura del SA, le suddivisioni unionali (sottovoci NC), nonché le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a piè di pagina relative alle sottovoci NC.
Le regole di base per individuare la corretta voce di classificazione sono le 6 regole generali (tra loro gerarchicamente ordinate) per l'interpretazione del SA, riproposte, con contenuto identico, nelle diposizioni preliminari alla NC unionale, a cui si aggiungono le rispettive Note interpretative (alle Sezioni ed ai Capitoli sia SA sia NC), entrambe vincolanti per gli operatori.
Accanto a tali strumenti se ne trovano altri (non vincolanti), che costituiscono elementi interpretativi determinanti, fornendo un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle voci doganali (v. tra i tanti C‑62/20, p. 31; C‑372/17, p. 23; C‑376/07, p. 47 e 48; C-328/97, p. 26; C-38/75, p. 24).
Tali sono le Note esplicative illustrative redatte tanto dall'OMD (Organizzazione Mondiale delle Dogane) quanto dalla Commissione UE, i Pareri di classificazione emessi dall'OMD, nonché i Regolamenti di classificazione emanati dalla Commissione UE ed aventi lo scopo di garantire l'applicazione uniforme della NC.
Le sei regole citate contengono i principi per la classificazione delle merci, determinata legalmente sulla base della descrizione del testo della Voce o della Sottovoce (v. regola 1) unitamente all'esame delle Note interpretative premesse alle Sezioni ed ai Capitoli; in caso di contrasto tra queste ultime e le note di sottovoce, prevalgono le seconde (v. regola 6).
La regola generale 2 a) per l'interpretazione della NC (v. All. I del Reg. 2658/87), dispone che “Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato”.
La posizione della Corte UE in materia
Nella causa in commento la Corte ha ribadito che, per costante giurisprudenza, il criterio decisivo per la classificazione delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive (v. tra i tanti C‑72/21, p. 28; C‑197/20, p. 31; C‑822/19, p. 34).
Nonostante poi le Note esplicative (sia SA sia NC) non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti per garantire l'applicazione uniforme della Tariffa Doganale Comune (TDC) e, come tali, forniscono un valido orientamento per l'interpretazione della stessa; ha in tal modo valorizzato il punto VII) della Nota relativa alla regola 2 a) del SA, per il quale “è da considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati sia con mezzi quali viti, bulloni, dadi sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio. A tal riguardo non si deve prendere in considerazione la complessità del metodo di montaggio. Tuttavia i vari elementi non possono subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione”.
Per la Corte (v. C‑35/93, p. 16-22) va considerato come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui elementi costitutivi, che costituiranno il prodotto finito, vengono presentati contemporaneamente allo sdoganamento, senza che occorra tener conto della tecnica di montaggio o della complessità del relativo metodo, non risultando dal testo della regola 2 a) (SA o NC) che detti elementi costitutivi debbano essere oggetto di un'unica dichiarazione in dogana.
Al contrario si consentirebbe all'importatore di eludere la fiscalità daziaria con una “manipolazione relativamente semplice”, frazionando le importazioni “in dichiarazioni distinte” e scegliendo la classificazione più conveniente (v. C‑499/14, p. 38-40), non ostando quindi a che la Dogana consideri applicabile la regola citata se “risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinate a essere successivamente assemblate in un unico apparecchio”.
Fonte: CGUE 27 aprile 2023 C‑107/22
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Piero Bellante
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