Con il Provv. n. 156803/2023, l'Agenzia delle Entrate dispone i criteri, modalità e termini per l'analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA, in attuazione delle disposizioni della legge di Bilancio 2023.
L'articolo 35 comma 15-bis DPR n. 633/72 prevede che l'attribuzione del numero di partita Iva comporti l'effettuazione di controlli automatizzati per individuare elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso, nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, secondo i poteri attribuiti dal decreto del DPR n. 633/1972.
Tali attività sono finalizzate a verificare che i dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini Iva siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).
La disposizione, in aderenza ai principi contenuti nel Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di Iva, mira ad individuare i soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva di cui agli articoli da 1 a 5 del d.P.R. n. 633/1972. Con provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e di esclusione della stessa dal VIES. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, il comma 148 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto un'ulteriore tipologia di controlli connessi al rilascio di nuove partite Iva, inserendo all'articolo 35, dopo il comma 15-bis, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2. La nuova previsione mira a consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 633/1972 e l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di inottemperanza all'invito o di esito negativo dei controlli l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva. Il comma 15-bis.2 prevede che, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, il soggetto possa successivamente richiedere l'attribuzione di una nuova partita Iva previo rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. L'articolo 1, comma 149 della Legge di Bilancio 2023 ha inoltre introdotto, con il comma 7-quater dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997, una specifica sanzione di euro 3.000 da irrogare contestualmente all'emanazione dei provvedimenti di cessazione della partita Iva di cui ai commi 15-bis e 15-bis.1.
L'Agenzia evidenzia che la valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:
- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell'attività del medesimo;
- elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell'esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
I soggetti titolari di partita Iva che presentano elementi di rischio sono invitati, ai sensi dell'articolo 32 del DPR 600/73, a comparire di persona presso l'ufficio competente ai sensi dell'art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le modalità e i tempi previsti dall'ordinamento tributario. L'invito contiene l'indicazione dei profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle specifiche analisi effettuate.
FONTE: Provv. AE 17 maggio 2023 n. 156803