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giovedì 18/05/2023 • 06:00

Fisco Finanza digitale

DAC8: nuove regole per mercati e scambio di informazioni

Il Consiglio UE ha raggiunto l’accordo sulla proposta di direttiva relativa allo scambio di informazioni sulle transazioni in cripto-attività e agli obblighi di informativa automatizzata per i ruling ottenuti dalle persone fisiche con elevato patrimonio. È stato anche adottato il regolamento sui mercati delle cripto-attività.

di Maria Eugenia Palombo - Associate Partner, KPMG

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con queste misure il Consiglio intende perseguire l'obiettivo di raggiungere un quadro normativo armonizzato riguardante i mercati delle cripto-attività che, per loro natura e in mancanza di legislazioni coordinate, rischiano di favorire l'utilizzo improprio degli strumenti di pagamento alternativi al contante a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In particolare, mentre il MiCA regola l'emissione e la negoziazione delle cripto-attività nella UE, con l'intento di sostituire ed uniformare le attuali legislazioni domestiche, la DAC8, modificativa della Direttiva 2011/16/UE (DAC), intende rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali e lo scambio di informazioni, allo scopo di contrastare i rischi di evasione ed elusione fiscale connessi all'utilizzo dei più moderni sistemi di pagamento ed investimento, estendendo a questi ultimi gli obblighi di registrazione e di reportistica.

La DAC8 e i crypto-assets

La DAC8 aderisce al Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) e agli standard di rendicontazione pubblicati dall'OCSE su mandato del G20. Con l'attuazione delle nuove disposizioni della direttiva, sarà in particolare ampliato l'obbligo di scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali attraverso un articolato sistema di raccolta e tracciatura che opererà in maniera automatizzata ed armonizzata, assicurando l'uniformità degli adempimenti e l'efficienza dei controlli.

I nuovi adempimenti si rivolgono ai crypto-assets emessi in maniera non centralizzata, così come alle stablecoins, agli e-money tokens e ad alcuni non-fungible tokens (NFT). In sintesi, la direttiva introduce una serie di obbligazioni di registrazione a carico dei fornitori di servizi di crypto-assets, i quali saranno inoltre tenuti a raccogliere e verificare le informazioni dei propri clienti sulla base di apposite procedure di due diligence.

Le informazioni da raccogliere riguarderanno, tra l'altro:

  • i dati identificativi dei soggetti che effettuano le operazioni o gli investimenti in cripto-attività;
  • l'identificazione dei crypto-assets, il loro ammontare, il relativo valore di mercato.

Le informazioni ottenute dovranno essere trasmesse dai fornitori dei servizi alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri, che ne effettueranno a loro volta lo scambio automatico con le autorità competenti degli altri Stati UE.

La DAC8 contiene anche previsioni relative ai format da utilizzare per le comunicazioni, alla tempistica degli adempimenti, nonché disposizioni in merito alla tenuta dei registri degli operatori e alla protezione dei dati personali.

Oltre ai dati delle operazioni in cripto-attività, lo scambio automatico di informazioni sarà esteso anche ai ruling preventivi transfrontalieri riguardanti i soggetti con elevato patrimonio.

Altre disposizioni riguardano lo scambio di informazioni sui c.d. non-custodial dividends ed i redditi similari.  

Le modifiche alle disposizioni già vigenti

La nuova versione della DAC8 apporta inoltre una serie di modifiche alle disposizioni già vigenti della DAC, ad esempio:

  • vengono riviste le norme in materia di comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF o TIN – Tax Identification Number), anche in relazione ad obblighi di comunicazione disciplinati dalla DAC, diversi da quelli concernenti le cripto-attività (come, ad esempio, per il Country-by-Country Reporting), disponendo requisiti più severi, al fine di facilitare l'identificazione dei contribuenti da parte delle autorità fiscali e la corretta valutazione dei relativi obblighi impositivi;
  • vengono modificate le disposizioni sulle sanzioni da applicare da parte degli Stati membri in caso di mancato rispetto delle rispettive legislazioni nazionali sugli obblighi di comunicazione adottati a norma della stessa DAC.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio, la proposta di direttiva è passata al vaglio degli esperti degli Stati membri.

La presidenza del Consiglio UE ha dato priorità ai lavori sulla DAC8, con l'obiettivo di raggiungere un accordo nella riunione del Consiglio ECOFIN prevista per il mese di maggio.

La DAC8 non è soggetta alla procedura legislativa ordinaria, ma ad una procedura di consultazione, vale a dire che il Parlamento europeo può presentare le proprie opinioni, ma non ha il potere di apportare modifiche alla proposta. L'esito finale di questo processo legislativo sarà deciso, all'unanimità, dagli Stati membri nell'ambito del Consiglio UE.

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