La società istante riferisce all'Agenzia delle Entrate di svolgere, in via principale, l'attività di concessionaria di autoveicoli e veicoli commerciali e di avvalersi di agenzie di pratiche automobilistiche esterne per l'espletamento delle pratiche burocratiche per la messa su strada dei veicoli venduti ai clienti, le quali emettono, periodicamente, fattura riepilogativa delle operazioni svolte per ciascuna pratica auto.
La società fa presente che, per le pratiche auto presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e di iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), i costi fissi amministrativi, per ciascuna immatricolazione, ammontano, normalmente, a euro 115,98 e comprendono:
euro 64,00 per imposte di bollo, ovvero 4 marche da bollo di euro 16,00 per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per il rilascio della carta di circolazione;
il contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe, pari a euro 41,78;
euro 10,20 per diritti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, oltre l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e euro 27 quali diritti per la trascrizione e l'aggiornamento del certificato di proprietà (emolumenti PRA).
La società rappresenta che la fattura di vendita dei veicoli (usati e di nuova immatricolazione) riporta, oltre al corrispettivo imponibile ai fini IVA, anche le spese per la pratica di immatricolazione ed iscrizione al PRA fatturate dalle Agenzie.
A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di chiarire se i costi di immatricolazione addebitati in fattura a titolo di rivalsa all'acquirente, rientrano o meno, nel perimetro di esenzione di cui all'art. 5 della tabella B allegata al DPR 642/72 che esenta dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.
Secondo l'Agenzia delle Entrate per le fatture emesse dalla società a carico del cliente:
se riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, ai sensi dell'art. 6 della Tabella allegata al DPR 642/72, non è dovuta l'imposta di bollo;
se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti), ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al DPR 642/72, si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47.
Fonte: Risp. AE 15 maggio 2023 n. 328