martedì 16/05/2023 • 06:00
Pubblicato in GU 13 maggio 2023 n. 111 il decreto del MIT 22 dicembre 2022 a sostegno del settore dei servizi di trasporto collettivo recante le modalità di erogazione delle risorse per il ristoro delle rate per l'acquisto di autobus, in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022.
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Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto collettivo di persone su strada non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, le disposizioni del decreto 22 dicembre 2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), pubblicato sulla GU n. 111 del 13 maggio 2023, disciplinano le modalità di erogazione, alle imprese che ne fanno domanda, per l'annualità 2022, delle risorse finanziarie stanziate che ammontano a cinque milioni di euro, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande d'ammissione.
Detto decreto, inoltre, disciplina l'entità del contributo massimo riconoscibile, le connesse fasi istruttorie e la ripartizione delle risorse fra le imprese istanti, fatto salvo quanto dovuto alla società CONSAP, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria della misura in esame.
Nello specifico, le risorse di cui all'art. 24, c. 7, DL 4/2022, pari a cinque milioni di euro per l'anno 2022, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa (anche per effetto di dilazione) tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2022, afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3, da parte delle imprese esercenti i servizi di linea effettuati su strada tramite autobus e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal MIT o sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi delle norme regionali di attuazione del D.Lgs. 422/97.
Qualora, per la misura in esame, le risorse disponibili siano inferiori alla somma dell'ammontare complessivo richiesto, i contributi erogati sono ridotti della stessa percentuale fino alla capienza delle risorse disponibili.
Fasi dell'istruttoria
Il decreto definisce le fasi procedimentali ai fini dell'erogazione delle risorse suddette, stabilendo che, l'istruttoria svolta dal soggetto gestore, verte sui seguenti documenti:
La Commissione per la validazione dell'istruttoria (nominata con decreto direttoriale del MIT) compiuta dal soggetto gestore delle domande e della documentazione presentate, qualora sussistano i requisiti (istruiti dal soggetto gestore previsti dal decreto in esame) ed acquisita la documentazione precedentemente elencata di cui alle lett. a) e c) e, se del caso b), propone l'accoglimento della domanda di contributo, ai fini dell'adozione del provvedimento favorevole da parte dell'amministrazione.
Entro il 30 giugno 2023, al fine della liquidazione del ristoro, dovrà essere prodotta al soggetto gestore la documentazione di cui alla lett. b) sopra descritta.
La disciplina delle fasi procedimentali, unitamente alle modalità di presentazione delle domande, è rimessa ad apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (14 maggio 2023, ovvero il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Cumulabilità degli aiuti e controlli
I contributi in questione, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia» e sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, non ne compromettano la redditività.
Il decreto in esame prevede, altresì, che le misure temporanee di aiuto possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, conformemente alle disposizioni di cui al «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia».
Le verifiche del MIT
In ogni caso, è fatta salva la facoltà del MIT di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, se del caso, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento, nonché di disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo o, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Le attività sopra descritte sono svolte dal MIT senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con le risorse già previste a legislazione vigente.
L'erogazione dei contributi in esame è stata dichiarata compatibile dalla decisione della Commissione europea C (2022) 7666 del 25 ottobre 2022 con le norme sul mercato unico della Commissione europea, ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia» vigente in tale data.
Fonte: DM MIT 22 dicembre 2022 (GU 13 maggio 2023 n. 111)
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Vedi anche
Il decreto 22 dicembre 2022 del MIT, pubblicato il 9 febbraio 2023 in GU, disciplina le modalità di erogazione delle risorse, per l'annualità 2022, destinate alle imprese esercenti
di
Pietro Mosella - Giornalista pubblicista
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