sabato 11/02/2023 • 06:00
Il decreto 22 dicembre 2022 del MIT, pubblicato il 9 febbraio 2023 in GU, disciplina le modalità di erogazione delle risorse, per l'annualità 2022, destinate alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
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Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto collettivo di persone su strada non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, le disposizioni del decreto 22 dicembre 2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2023, disciplinano le modalità di erogazione, alle imprese che ne fanno domanda, per l'annualità 2022, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro (stanziate dal cd. decreto “Sostegni-ter”, art. 24, c. 6, DL 4/2022). Sono disciplinate, inoltre, le modalità ed i termini di presentazione delle domande d'ammissione, l'entità del contributo massimo riconoscibile, le connesse fasi istruttorie e la ripartizione delle risorse fra le imprese istanti, fatto salvo quanto dovuto nel limite massimo del 2% alla società Consap, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria della misura.
Risorse per il settore del trasporto con autobus
Per completezza, occorre dapprima ricordare che, l'art. 24, c. 6, DL 4/2022 conv. in Legge 25/2022, ha istituito presso il MIT un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, al fine di compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
Ciò, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40% dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8% della dotazione del fondo.
La misura è destinata alle imprese che effettuano i seguenti servizi di trasporto autobus:
Criteri di compensazione
Il decreto del MIT in esame disciplina, all'art. 2, i criteri di compensazione stabilendo che, le suddette risorse disponibili, siano attribuite a ciascuna impresa richiedente in misura massima pari al 40% della differenza positiva tra i ricavi registrati nel primo trimestre degli esercizi finanziari 2019 e 2022 e, comunque, nel limite massimo dell'8% delle stesse risorse.
Le risultanze contabili sono esclusivamente quelle riferite ai servizi di trasporto non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
È, altresì, previsto che, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, l'attribuzione delle risorse in questione, è determinata:
Al termine delle attività istruttorie, qualora le risorse finanziarie disponibili risultino inferiori alla somma delle compensazioni richieste ed ammissibili, il contributo da erogare alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa beneficiaria.
Nel caso in cui all'impresa sia stata riconosciuta o abbia percepito una compensazione in eccedenza, accertata dai dati contabili o, se del caso, presenti nel bilancio civilistico per il 2022 depositato presso il Registro delle imprese, rispetto a quanto attestato dal legale rappresentante nella domanda, la stessa sarà tenuta a comunicare, entro il 30 luglio 2023, tale circostanza al MIT e, nel caso il pagamento sia già stato effettuato, a restituire all'erario la compensazione eventualmente ricevuta in eccedenza.
Qualora il soggetto gestore accerti, a seguito dei controlli, che tale comunicazione non sia stata effettuata o che l'impresa non restituisce la parte della compensazione, la stessa decadrà dal diritto alla compensazione e l'intero importo eventualmente erogato sarà recuperato all'erario dello Stato.
È, infine, stabilito che, la compensazione non è erogabile a sostegno delle imprese la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del DL 4/2022 (27 gennaio 2022) ed a quelle che hanno attivato la partita IVA dopo questa medesima data. La compensazione non prende in considerazione costi cessanti, minori costi d'esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali, costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza dell'emergenza sanitaria ed esclude gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro di quest'ultimo danno.
Fasi procedimentali
Le fasi procedimentali e le modalità di presentazione delle domande saranno disciplinate con un decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante legale sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, con la quale sono attestati gli importi risultanti dal bilancio consuntivo depositato per il 2019 o, se del caso, che non vi sia obbligo di deposito del predetto bilancio, dalle scritture contabili registrate relative al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2019, nonché una dichiarazione dello stesso rappresentante legale dell'impresa relativa agli importi registrati nelle scritture contabili relative al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2022.
Cumulabilità, verifiche e controlli
I contributi in questione sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla vigente disciplina europea relativa agli aiuti di Stato «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia» e compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b), TFUE.
Le misure temporanee di aiuto in esame possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, conformemente alle disposizioni di cui alla vigente disciplina del regime relativo agli aiuti di Stato sopra citata.
Per quanto concerne, invece, le attività di verifica e controllo, al MIT è concessa la possibilità di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento delle domande prodotte e disporre in ordine al versamento all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo o, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Fonte: DM MIT 22 dicembre 2022
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