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lunedì 15/05/2023 • 06:00

Speciali Decreto Lavoro

Nuovi incentivi per assumere i beneficiari dell’assegno di inclusione

Il Decreto Lavoro ha previsto uno specifico incentivo all'assunzione per i datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari dell'assegno di inclusione. L'incentivo sarà riconosciuto esclusivamente dopo l'inserimento dell'offerta di lavoro nel sistema informativo SISL.

di Simone Cagliano - Consulente del Lavoro

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'Assegno di inclusione, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024, è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. In proposito, si ritine utile chiarire che è condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

I beneficiari

Tale misura è riconosciuta, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.

Incentivo all'assunzione

Assunzioni a tempo indeterminato

La novella normativa, all'articolo 10, comma 1, dispone che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si evidenzia, inoltre, che l'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Assunzioni a tempo determinato

Il secondo comma del citato art. 10, prevede, altresì, che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Ulteriori disposizioni

Fermo restando che l'incentivo in commento è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SISL, tale tipologia di agevolazione è compatibile e aggiuntiva rispetto a quelle disposte dall'art. 1, c. 297 e 298, legge 197/2022 in materia di occupazione giovanile e femminile nonché dall'art. 13 legge 68/99, in merito al diritto al lavoro dei disabili.

Inoltre, si evidenzia che la novella disposizione prevede che nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'art. 116, c. 8, lett. a), legge 388/2000, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Condizioni di fruizione

In merito alle condizioni di fruizione, si precisa quanto segue:

  • il diritto alla fruizione dell'incentivo previsto dalla norma in commento è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, c. 1175, legge 296/2006, con conseguente possesso del DURC;
  • l'agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 legge 68/99, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge;
  • l'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento UE 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis», del Reg. UE 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del Reg. UE 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Agenzie per il lavoro

Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, la norma in commento, al quarto comma del più volte citato articolo 10, dispone che alle agenzie per il lavoro, di cui al D.Lgs. 276/003, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell'incentivo massimo annuo previsto dalla norma nei casi di assunzioni a tempo determinato o indeterminato.

Beneficiari che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa

Ai sensi delle disposizioni contenute al sesto comma dell'articolo 10 DL 48/2023, ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che decidano di avviare un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.

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