lunedì 15/05/2023 • 06:00
I giudici di legittimità attribuiscono al ravvedimento operoso effettuato dal contribuente una scelta di carattere negoziale ovvero una dichiarazione di volontà che non può essere oggetto di annullamento tranne che per un errore determinante, cioè essenziale e riconoscibile.
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Il caso
Una contribuente chiedeva ai giudici di primo grado l'annullamento del diniego espresso dall'Ufficio rispetto alla propria istanza di rimborso di sovrattasse ed interessi per ritardato pagamento di imposte relative all'anno 2012, importo versato a seguito di ravvedimento operoso. Il diritto al rimborso veniva correlato ad una causa di non punibilità che avrebbe giustificato il ritardato pagamento delle imposte da parte della contribuente (nella specie, il mancato incasso di ingenti somme a lei dovute da una pubblica amministrazione).
I giudici di prime cure non entravano nel merito della questione avendo ritenuto non tempestivo il deposito del ricorso.
I giudici “del riesame” superavano tale questione preliminare relativa alla tardività del deposito del ricorso e consideravano rilevante ai fini del diritto al rimborso la causa di non punibilità invocata dalla ricorrente a giustificazione del ritardato pagamento ovvero il mancato incasso di ingenti somme da parte di una pubblica amministrazione.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva, quindi, in Cassazione contestando sia la causa di non punibilità invocata dalla contribuente, in quanto non avrebbe costituito un impedimento di carattere oggettivo tale da configurare una causa giustificativa del tardivo pagamento di imposte, sia la carenza dei presupposti dell'errore essenziale e riconoscibile, essendo pacifico che i pagamenti erano avvenuti in forza di un ravvedimento operoso e quindi doveva ritenersi preclusa ogni contestazione in ordine alla debenza delle relative somme.
Il carattere negoziale del ravvedimento
Nell'ordinanza in commento la Corte di Cassazione sottolinea come il c.d. ravvedimento operoso costituisca uno spontaneo, seppur tardivo, adempimento dei doveri fiscali il quale, appunto per il suo presupposto di "spontaneità", è espressione di una scelta del contribuente. «Scelta di carattere negoziale, dichiarazione di volontà - rispetto alla quale risulta irrilevante che l'atto dovuto costituisse invece una mera dichiarazione di scienza - che coerentemente non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante, cioè essenziale e riconoscibile ai sensi dell'art. 1428, cod. civ.».
L'errore determinante
Ai fini dell'istanza di rimborso delle somme versate dalla contribuente, la Corte considera irrilevante la natura, formale o sostanziale, della violazione per la quale si presta il ravvedimento stesso, né la stessa può essere ancorata alla mancanza ab origine dei presupposti sanzionatori, risultando ciò palesemente contrastante con lo stesso sistema del ravvedimento che consiste in una libera scelta del contribuente con la quale, ricorrendo le condizioni di legge, si provvede a soddisfare la pretesa tributaria senza porla in discussione, beneficiando di un trattamento sanzionatorio ridotto, risultando quindi esclusivamente rilevante l'errore determinante ai sensi dell'art. 1428, cod. civ. (cfr, inter alias, Cass. civ. n. 274/2018, n. 242808/2018, n. 24738/2017) in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento stesso. I giudici di legittimità hanno, tuttavia, precisato che la rilevanza di una causa di non punibilità presuppone pur sempre la possibilità di porre in discussione il ravvedimento operoso - e con esso la sanzione assolta in misura ridotta – che, invece, doveva escludersi nel caso di specie per quanto detto in precedenza.
I limiti al ravvedimento operoso
Giova ricordare che la disciplina del c.d. ravvedimento operoso è contenuta nell'art. 13 del d.lgs. 472/1997, come modificato dall'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, consentendo ai contribuenti il pagamento della sanzione in misura ridotta «sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza». In seguito alle ultime modifiche normative operate sulla disciplina in parola, al fine di deflazionare ulteriormente il contenzioso tributario, il legislatore, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate nonché per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha attenuato la preclusione di cui al periodo precedente limitandola alla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme derivanti dalla liquidazione automatizzata e dal controllo formale delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72).
Fonte: Cass. 5 maggio 2023 n. 11993
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