giovedì 11/05/2023 • 06:00
Se la cessione delle aree in esame a titolo di ''compensazione aggiuntiva'' non avviene a titolo gratuito ma a prezzo convenzionale ed è posta in essere da un soggetto passivo IVA, sarà rilevante ai fini del tributo.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un parere circa l'IVA nella cessione ad un Comune da parte di una impresa di aree a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva (Risp. 326/2023). Nel caso di specie, un Comune aveva stipulato una convenzione con una società con la quale erano stati regolati i contenuti, le modalità attuative e la disciplina del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata di un'area di trasformazione residenziale. L'Istante, nell'interpello, chiedeva di sapere se l'atto di trasferimento dell'area ceduta a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva destinata a edilizia residenziale pubblica, sottoscritto tra le parti interessate, dovesse essere assoggettato ad IVA o meno. Il Fisco, con la Risp. 326/2023, ha evidenziato che, al fine di stabilire se la cessione sia da assoggettare ad IVA, bisogna valutare se, nella fattispecie in esame, sussistono contemporaneamente i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale per l'applicazione dell'imposta. Ciò, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che dispone «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate». Nel caso sottoposto all'attenzione delle Entrate, per quanto concerne il requisito soggettivo di cui all'articolo 4 (''Esercizio di imprese'') del d.P.R. n. 633 del 1972, si osserva che la cessione delle aree è posta in essere dalla società nell'esercizio della propria attività d'impresa. Dunque, nel caso in esame, la cessione delle aree in esame a titolo di ''compensazione aggiuntiva'' non avviene a titolo gratuito ma a prezzo convenzionale, né a scomputo degli oneri di urbanizzazione; pertanto, in quanto posta in essere da un soggetto passivo IVA, risulterà rilevante ai fini del tributo. FONTE: Risp. AE n. 326/2023
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