Il programma AEO
Nello Special report on the AEO programme, la Corte dei Conti UE riconosce il programma AEO come solido, robusto e ben gestito che raggiunge i suoi obiettivi generali e gode di un tasso di soddisfazione superiore all'80% da parte dei trader. Tuttavia, la stessa Corte evidenzia alcune carenze del programma AEO, riconducibile essenzialmente ad un'attuazione disomogenea in tutti gli Stati membri, che si traduce in condizioni di disparità per gli operatori AEO con riguardo ai vantaggi di cui godono.
Si pensi, tra tutti, che la legislazione doganale dell'UE è interamente armonizzata sotto il profilo sostanziale per principi e regimi, ma la sua applicazione rientra nelle competenze del diritto nazionale dei singoli Stati membri, nello specifico da un punto di vista sanzionatorio. Ne discende una applicazione disuniforme anche delle disposizioni doganali in tema di AEO a livello unionale, con un importante impatto sulla disparità di trattamento sulle possibilità di accesso alle misure di agevolazione doganale dovute alle derivate diverse interpretazioni del requisito di affidabilità circa l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale. In altre parole, negli Stati membri che applicano più facilmente sanzioni penali, acquisire o mantenere lo status di AEO può essere più difficile rispetto a quanto avviene in quelli che applicano solo sanzioni amministrative, creando così condizioni di oggettiva disparità.
Come noto, il programma AEO della UE ha l'obiettivo di semplificare le procedure doganali per operatori riconosciuti affidabili, per facilitare il commercio legittimo tra l'UE e i suoi partner globali e per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale.
Con il Reg. CE della Commissione nr. 1875 del 18 dicembre 2006 è stato completato un processo di aggiornamento del Codice Doganale Comunitario sulle tematiche della sicurezza e dell'efficienza delle catene distributive a destinazione dell'Unione Europea. Tale aggiornamento era stato avviato con il Reg. n. 648/2005 “Security Amendments of the Community Customs Code” con il quale nel 2008 è stata introdotta, nella disciplina doganale comunitaria, la figura dell'Operatore Economico Autorizzato, poi interamente trasfusa e aggiornata nel vigente Codice Doganale Unionale (CDU - Reg. UE nr. 952/2013).
Seppur incardinato nella disciplina doganale, il particolare istituto ha preso le mosse da un'esigenza più ampia di quella solo riferita alla celerità degli scambi ed alla semplificazione nei rapporti con le amministrazioni doganali. Il Legislatore comunitario, infatti, ha introdotto una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza delle merci negli scambi commerciali da e per l'Unione Europea.
L'obiettivo perseguito è quello di giungere a controlli doganali più rapidi e mirati con il doppio beneficio di ottenere un maggiore livello di tutela per il territorio ed i cittadini della UE e garantire ad operatori, “certificati” come affidabili, maggiori privilegi in termini di semplificazione dei rapporti doganali e celerità nella delivery delle merci.
La Corte ha verificato se la Commissione abbia fornito un solido quadro normativo e di monitoraggio e se gli Stati membri abbiano attuato correttamente il programma. La Corte rileva che il programma AEO facilita il commercio legittimo, migliora la sicurezza della catena di approvvigionamento e la protezione degli interessi finanziari dell'UE, ma la gestione, il quadro normativo e l'attuazione, compresi i vantaggi AEO, richiedono modifiche e miglioramenti. Conclude, raccomandando alla Commissione di migliorare il quadro normativo, misurare meglio i risultati del programma e potenziare il monitoraggio della sua attuazione.
I vantaggi del programma AEO
Per le aziende che partecipano al programma AEO, infatti, il CDU prevede una serie di vantaggi che consentono loro di risparmiare tempo e denaro, come minori controlli e trattamento prioritario allo sdoganamento. Oltre ai vantaggi diretti per le aziende, le autorità degli Stati membri ne beneficiano di riflesso poiché il rispetto di parametri condivisi aumenta la sicurezza e la protezione, aiutando le Dogane nel contempo a riscuotere i dazi doganali e l'IVA in modo più efficiente ed efficace.
Attualmente, ricorda la Corte UE, sono poco più di 18.000 società autorizzate AEO nell'UE (in Italia 1.693), rappresentando in volume poco più del 70% del totale delle operazioni doganali di importazione ed esportazione. Il dato complessivo sul numero di “trusted trader” sembra dunque sottodimensionato rispetto alla platea potenziale di aventi diritto. Sebbene, infatti, qualsiasi impresa dell'UE possa richiedere di qualificarsi AEO, il rispetto dei 5 requisiti previsti dal legislatore sembra evidentemente rappresentare una complessità, in realtà solo nominale. Infatti, per essere ammessi al programma si chiede il rispetto della legislazione doganale e delle norme fiscali, la solvibilità finanziaria, un sistema contabile affidabile e trasparente, l'adozione di parametri di sicurezza e una comprovata competenza sui temi doganali.
Tanto considerato, la Commissione presenterà presto le sue proposte per riformare le dogane dell'UE. Sarà la più grande revisione di questo tipo dall'istituzione dell'Unione doganale dell'UE nel 1968. Le proposte di riforma risponderanno a molte delle raccomandazioni della Corte dei conti e creeranno certamente una maggiore parità di condizioni per le imprese. Basandosi sull'attuale programma AEO, le proposte presenteranno una nuova visione basata sui dati per un nuovo rapporto tra dogane e imprese. Il nuovo scenario rifletterà meglio le realtà del commercio moderno, i progressi resi possibili dalla digitalizzazione e dall'intelligenza artificiale, nonché la necessità di procedure e controlli doganali più semplici ed efficaci.