venerdì 05/05/2023 • 06:00
Il provvedimento è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.
redazione Memento
L'INPS definisce le modalità di pagamento dei contributi sospesi, in scadenza al 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa. Il messaggio, pubblicato il 3 maggio 2023, fornisce istruzioni dettagliate sulle modalità di pagamento per ogni categoria interessata. La proroga del termine di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020, disposta dall'articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 198/2022, trova applicazione nei riguardi dei soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e rientranti nelle seguenti categorie: - datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); - lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); - committenti e liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata. L'agevolazione prevedeva un versamento in misura ridotta dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il decreto-legge n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023, ha previsto la proroga dei versamenti per ciascuna gestione interessata. Nel dettaglio, la novella normativa ha disposto che il termine per i versamenti è prorogato alle seguenti date: a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute; b) al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute. Conseguentemente, entro le predette date devono essere effettuati i pagamenti (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) della contribuzione con scadenza legale di versamento nell'arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020, nel limite del 40% dell'importo ancora dovuto, senza applicazione di sanzioni ed interessi. FONTE: Mess. INPS 3 maggio 2023 n. 1604
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