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giovedì 04/05/2023 • 06:00

Fisco Tregua fiscale

Rottamazione-quater: le criticità della proroga al 30 giugno 2023

Il MEF ha prorogato il termine per presentare le adesioni alla Rottamazione-quater dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Tale modifica avrà un impatto anche sui termini entro cui effettuare i versamenti in caso di opzione per il pagamento rateale quinquennale che la Legge di Bilancio - ad oggi non modificata - concede in un numero massimo di 18 rate.

di Francesco Villante - Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenzioso

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova (ed ennesima) procedura di rottamazione istituendo la definizione agevolata dei carichi di ruolo affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022. In particolare, il nuovo istituto deflattivo prevede che i contribuenti interessati possano beneficiare dell'agevolazione in esame pagando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere:

  • le sanzioni comprese nei carichi;
  • gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973;
  • gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (comma 231);
  • le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale).

Così come accaduto per le versioni precedenti, anche per la Rottamazione-quater sembra esservi una particolare attenzione del legislatore affinché il maggior numero di contribuenti potenzialmente interessati possa aderirvi. Basti pensare che:

  • nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023 istitutiva della nuova sanatoria, il legislatore ha quantificato il gettito atteso dalla Rottamazione-quater in 12,39 miliardi di euro, oltre ai 39 milioni di euro confluiti dalla Rottamazione-ter, per un totale di 12,78 miliardi di euro;
  • come enunciato in una nota allegata al D.E.F. (Documento di Economia e Finanza) approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2023, ci sono ben 170 milioni di cartelle – di cui il 60% è stato notificato in epoca antecedente al 2015 - virtualmente «stipate» presso i magazzini dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per un arretrato che supera complessivamente i 1.000 miliardi di euro e che riguarda ben oltre 20 milioni di contribuenti.

Per tali motivi, ancor prima che la suddetta nuova sanatoria abbia avuto concreta attuazione ed in prossimità del 30 aprile 2023 -  termine in origine prefissato per la presentazione delle relative istanze telematiche - il legislatore è già intervenuto per modificarne la relativa procedura, concedendo ai contribuenti interessati maggior tempo (due mesi) per aderirvi ed introducendo un nuovo crono-programma degli adempimenti che dovranno necessariamente essere posti in essere per accedere alla nuova definizione e per non perderne i benefici.

Il nuovo calendario della Rottamazione-quater

Con il comunicato n. 68 del 21 aprile 2023 dell'Ufficio Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, è stato reso noto che:    

·       il nuovo termine per la presentazione delle domande all'Agenzia delle entrate-Riscossione passa dal 30 aprile al 30 giugno 2023;

·       il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata è differito al 30 settembre 2023 (anziché al 30 giugno 2023);

·       una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) verrà posticipata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.

L'annunciata novella legislativa – che probabilmente verrà approvata ed inserita come emendamento al c.d. Decreto Bollette attualmente in fase di conversione in legge – ridisegna in tal modo l'intero calendario dell'iter procedurale della Rottamazione-quater per permettere al maggior numero di contribuenti possibile di accedervi, garantendo all'Erario l'incasso dell'auspicato gettito ed offrendo ad imprese e cittadini in crisi di liquidità i vantaggi derivanti dalla nuova tregua fiscale.

Salvo ulteriori future proroghe, la suddetta modifica avrà un diretto impatto anche sui termini entro cui i contribuenti dovranno effettuare tutti i dovuti versamenti in ipotesi di opzione per il pagamento rateale quinquennale che il comma 232 dell'art. 1 L. 197/2022 - ad oggi non modificato - concede in un numero massimo di 18 rate.

Infatti, a fronte della menzionata proroga concessa per la presentazione delle istanze telematiche di ammissione, i contribuenti a cui sarà comunicato il corretto accesso alla sanatoria dovranno versare:

  • la prima e la seconda rata - per un importo complessivo pari al 20% del totale dovuto –rispettivamente in data 31 ottobre e 30 novembre 2023;
  • le successive n.16 rate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2024 fino all'anno 2027.

Rebus sic stantibus , in relazione alle descritte modalità di pagamento sembra potersi affermare che il legislatore si sia (per il momento) limitato a concedere una mera proroga del versamento della sola prima rata a cui, tuttavia, è necessario che le imprese e cittadini in crisi di liquidità pongano molta attenzione. Questi, infatti, dovranno predisporre un'attenta pianificazione finanziaria tenendo conto che al 30 novembre 2023 saranno chiamati a versare la seconda rata della rottamazione – anch'essa corrispondente al 10% del dovuto – a distanza di pochi giorni dal pagamento della prima il cui termine è slittato al 31 ottobre 2023.

Non può escludersi, quindi, che molti contribuenti – potenzialmente già in crisi di liquidità – possano trovarsi in estrema difficoltà nel rispettare il pagamento delle menzionate prime due rate della rottamazione (corrispondenti al 20% del totale) i cui termini di versamento, tra l'altro, coincideranno con quelli di altre rilevanti scadenze tributarie (è utile ricordare che il 30 novembre rappresenti, tra l'altro, anche l'inderogabile timing per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette e per i versamenti dei contributi INPS).

Tutto ciò assume particolare rilevanza alla luce del fatto che, ai sensi dell'art. 1, comma 244, L. 197/2022, il mancato o insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola delle rate previste nel piano comporterà l'automatica decadenza da tutti i benefici connessi alla rottamazione con conseguente ripristino dell'originario carico debitorio (anche a titolo di interessi e sanzioni) e con definitivo annullamento dell'intera definizione agevolata.

Osservazioni

Sembrerebbe, quindi, che il legislatore abbia apportato modifiche marginali in tema di pagamento rateale. Oltre alla già descritta “insidiosa” proroga del termine entro cui versare la prima rata, infatti, nulla è stato previsto in merito al calendario delle successive rate o ad un eventuale – e da molti auspicato - ampliamento del termine massimo di 5 anni entro cui potere pagare il quantum dovuto per raggiungere il perfezionamento della sanatoria e per consolidarne i relativi vantaggi.

Già nel corso delle rottamazioni precedenti, a fronte dell'elevato numero di contribuenti decaduti dai piani di rateazione e dai connessi benefici, più volte il legislatore è stato costretto a rimodulare in itinere il calendario delle rate già scadute, introducendo varie forme di rimessione in bonis a favore dei contribuenti ormai decaduti per permettere loro di raggiungere il perfezionamento della definizione agevolata.

Per tal motivo, molte imprese e cittadini attualmente interessati alla Rottamazione-quater si augurano che, in aggiunta alla descritta proroga di due mesi per la presentazione delle istanze, possano essere introdotte ulteriori nuove regole per dilazionare – ove possibile e previa adeguata copertura finanziaria a tutela dei conti pubblici - in un arco temporale più lungo i versamenti delle rate successive alla prima ed ampliare il periodo di ammortamento entro cui l'intera procedura dovrà essere perfezionata

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