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sabato 22/04/2023 • 06:00

Fisco Agenzia delle Entrate

Rottamazione-quater prorogata al 30 giugno 2023

Con comunicato 21 aprile 2023 n. 68 il Ministero dell'economia e delle Finanze concede più tempo per la “Rottamazione-quater”: le domande di adesione potranno essere presentate fino al 30 giugno 2023 e la prima rata al 31 ottobre 2023.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Proroga di due mesi per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252). Il nuovo termine per la presentazione delle domande all'Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023 e conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.

La disciplina in breve

La definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla definizione agevolata potrà versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l'accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Per fruire della definizione, il debitore deve con la proroga concessa:

  • presentare, entro il 30 giugno 2023 (con le modalità esclusivamente telematiche pubblicate dall'agente della riscossione sul proprio sito internet) la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute (comma 235). In tale dichiarazione il debitore indica anche l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi (comma 236);
  • pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere:
  • le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale), nonché – a differenza di quanto previsto per le precedenti “rottamazioni” – gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del DLgs n. 112/1999 (comma 231);
  • limitatamente alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della l. n. 689 del 1981 e quelli di cui al citato articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, nonché le somme maturate a titolo di aggio ex articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (comma 247).

A differenza, infatti, di quanto previsto per le prime tre rottamazioni, il comma 247 estende la disciplina dettata già a suo tempo per la definizione agevolata delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada anche alle altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Pertanto, per tutte le sanzioni in parola il debitore, versando le somme dovute a titolo di sanzione, potrà beneficiare dell'abbattimento degli interessi, comunque denominati. Per avvalersi della definizione devono, invece, essere corrisposte le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali somme possono essere versate in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 ovvero, con addebito di interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° novembre 2023), in un numero massimo di 18 rate consecutive di pari importo, che prima della proroga in commento erano così ripartite:

  • la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute;
  • le restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (comma 232).

Il comunicato del Mef non definisce il calendario dei versamenti rateali: si ferma a precisare che la prima o unica rata deve essere versata entro il 31 ottobre 2023 mentre per le rate successive verranno definite da una prossima disposizione.

Ruoli esclusi dalla definizione agevolata

Non rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi a:

  • risorse proprie dell'Unione Europea;
  • Iva riscossa all'importazione;
  • recuperi degli aiuti di Stato,
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Domanda di adesione

A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata entro il 30 giugno 2023, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (in precedenza 30 giugno 2023):

  • la comunicazione con l'esito della domanda,
  • l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione;
  • i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

La domanda di definizione agevolata può essere presentata, esclusivamente in via telematica sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). All'interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare, direttamente dall'elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

Prospetto informativo

Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l'elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata.

Nel prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l'Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 settembre 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione. 

Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione “Definizione agevolata” del sito. In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore).

Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell'istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento). È possibile chiedere il Prospetto informativo anche dall'area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

FONTE: Comunicato Stampa MEF n. 68 del 21 Aprile 2023

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

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a cura di

redazione Memento

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