giovedì 04/05/2023 • 06:00
Le Sezioni Unite hanno riconosciuto la legittimazione processuale del soggetto dichiarato fallito in caso di mancata impugnazione del curatore, rilevando, a tal fine, la “semplice e pura” inerzia di quest’ultimo. In mancanza di tale stato d’inerzia, il difetto di legittimazione processuale del fallito è assoluto.
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La vicenda processuale
Con la sentenza 28 aprile 2023, n. 11287, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 L.F., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione e che, cioè, quest'ultimo abbia assunto un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato.
L'insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così definito, comporta il difetto della capacità processuale del contribuente dichiarato fallito in ordine all'impugnazione dell'atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, il Tribunale competente aveva dichiarato il fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario. Il contribuente dichiarato fallito impugnava due avvisi di accertamento – relativi ai periodi di imposta 2002 e 2004 e antecedenti alla dic
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