sabato 29/04/2023 • 06:00
Il Fisco, con la Risp. 309/2023, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale delle attribuzioni a beneficiario residente in Italia da parte di un complex–trust americano.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale delle attribuzioni a beneficiario residente in Italia da parte di un complex–trust americano. Nel caso di specie, il Trust svolgendo esclusivamente attività finanziaria e producendo redditi della medesima natura ha natura di ente non commerciale e, tenuto conto del luogo di residenza di entrambi i Trustee, al momento dell'attribuzione a favore della beneficiaria istante, si può considerare stabilito negli Stati Uniti detto trust. Sulla base delle riportate previsioni dell'Atto istitutivo i Trustee possono esercitare i poteri di gestione ed impiego del fondo e del reddito del Trust nella misura e nella maniera che gli stessi ritengano in via generale opportuna. Sembra dunque corretto ritenere che l'Istante, per quanto nominativamente indicata nella Classe Discrezionale dei beneficiari, non si possa considerare beneficiaria di ''reddito individuato'', vale a dire soggetto che esprime, rispetto al reddito del Trust, una capacità contributiva attuale. L'Istante ha specificato che «il reddito del trust viene assoggettato ad aliquota nominale del 29% circa» e che tale dato è stato ricavato tenendo conto del «peso percentuale delle imposte pagate nel 2019». Nel presupposto che la distribuzione in favore dell'Istante nel 2020 abbia ad oggetto i redditi prodotti dal Trust nel 2019 e tenuto conto di quanto affermato dall'Istante in merito al livello nominale di tassazione del Trust in detto anno, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la medesima distribuzione non rientri nell'ambito applicativo dell'articolo 44, comma 1, lettera gsexies), del Tuir, secondo i chiarimenti forniti con circolare n. 34/E del 2022. Con riferimento alle distribuzioni future in favore dell'Istante l'Agenzia evidenzia che è onere del contribuente determinare la tassazione nominale del Trust al momento della produzione del reddito, al fine di valutare se il Trust possa considerarsi o meno stabilito in un paese a fiscalità privilegiata. FONTE: Risp. AE 309/2023
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