L'OIC ha redatto un principio ad hoc applicabile a tutte le transazioni che riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi.
In sintesi, il carattere di novità concerne l'introduzione di tecniche contabili volte all'identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”. Infatti, un contratto di vendita può, in realtà, includere prestazioni diverse che potrebbero richiedere una contabilizzazione separata. Si pensi, ad esempio, alla vendita di un impianto cui venisse associato un servizio di manutenzione da erogarsi negli esercizi successivi. In tale caso, il ricavo complessivo di vendita del bene – in accordo con il nuovo principio contabile OIC 34 – dovrà essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione, e contabilizzato a parte.
Procedura semplificate sono, in ogni caso, state previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese. In particolare, si segnala che il tema della semplificazione dovrebbe già essere sul piano operativo dell'OIC il quale ha, infatti, recentemente avviato un progetto volto a valutare come i principi contabili nazionali possano essere resi maggiormente fruibili dalle imprese di minori dimensioni.
Un altro elemento di novità può essere individuato nelle statuizioni concernenti la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. In questo contesto, l'OIC ha chiarito quali siano in casi in cui tali prestazioni debbano essere rilevati in conto economico sulla base dello stato di avanzamento. Ad esito della consultazione in analisi, specifiche previsioni sono state previste anche in relazione alle opzioni “put” o “call” (restituzione del bene oppure riacquisto da parte della società): sia in caso di opzione “call” che di opzione “put”, il venditore dovrà valutarne la probabilità di esercizio e, qualora vi sia “ragionevole” certezza che l'opzione di riacquisto non venga esercitata, l'operazione dovrà essere contabilizzata come un'operazione di vendita. Al contrario, l'operazione verrà contabilizzata come operazione di vendita con obbligo di riacquisto.
Il principio contabile OIC 34 facilita, da ultimo, l'applicazione di quanto in esso stabilito grazie all'aggiunta, in appendice, di una guida applicativa con alcune fattispecie specifiche e diversi esempi illustrativi che, seppure non integrino il dispositivo del principio, rispondono ad esigenze di chiarimento sollevate dagli stakeholder.
Finalità, ambito di applicazione e struttura del principio OIC 34
Come anticipato, l'OIC 34 ha lo scopo di disciplinare i criteri di rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare in nota integrativa. Il principio in analisi si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni di quest'ultimo prese in considerazione sono riportate in una sezione ad hoc prevista nello stesso OIC 34, dal titolo “I ricavi nella legislazione civilistica”. Indipendentemente dalla classificazione in conto economico, l'OIC 34 si applica a tutte le transazioni che comportano l'iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi. In relazione ai ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione, si applicano le disposizioni del principio contabile n. 23 “Lavori in corso su ordinazione”. Non sono trattati attraverso l'OIC 34 neppure i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni, nonché dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita.
Il principio propone alcune disposizioni in relazione alla rilevazione iniziale (e.g. raggruppamenti di contratti, prezzo complessivo del contratto, corrispettivi variabili, identificazione e valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione, allocazione del prezzo complessivo di più unità elementari di contabilizzazione, rilevazione dei ricavi e dei ricavi per vendita di beni, vendite con diritto di reso e rilevazione dei ricavi per prestazione di servizi) e alle valutazioni successive. Oltre a fornire indicazioni sulle informazioni da fornire in nota integrativa e alcune disposizioni di prima applicazione, l'OIC 34 propone due appendici e alcuni esempi illustrativi.
Nell'appendice A, sono trattati:
a) la vendita con garanzia;
b) la cessione di licenze;
c) le vendite con obbligo di riacquisto;
d) la società che agisce per contro proprio o per conto di terzi;
e) le vendite con opzione di riacquisto e vendite condizionate;
f) i costi per l'ottenimento del contratto;
g) i contratti onerosi.
Nell'appendice B, invece, sono presentati gli emendamenti conseguenti alla pubblicazione del principio contabile n. 34 “Ricavi”.
Emendamenti ad altri principi e considerazioni finali
Diversi sono, in estrema sintesi, i principi contabili nazionali impattati dagli effetti applicativi dell'OIC 34. Tra questi si menzionano:
a) l'OIC 11 sulle finalità e i postulati di bilancio;
b) l'OIC 12 sulla composizione e schemi di bilancio d'esercizio;
c) l'OIC 13 sulle rimanenze;
d) l'OIC 15 sui crediti;
e) l'OIC 16 sulle immobilizzazioni materiali;
f) l'OIC 19 sui debiti;
g) l'OIC 23 sui lavori in corso su ordinazione;
h) l'OIC 31 sui fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto;
i) l'OIC 33 sul passaggio ai principi contabili nazionali.
I vari impatti sono evidenziati nella parte conclusiva dell'OIC 34.
In breve, partendo dalla revisione dei principi contabili OIC, diversi stakeholder avevano dimostrato che le disposizioni sui ricavi, contenute nei vari principi contabili, non sempre risultavano sufficienti per rappresentare le diverse, e talvolta complesse, tipologie di transazioni poste in essere dalle società. Con il fine ultimo di evitare la diffusione di comportamenti e trattamenti contabili difformi, nonché – peggio – la non appropriata interpretazione delle vigenti previsioni contabili, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha affrontato la questione, pubblicando l'OIC 34, oggetto di disamina del presente contributo. Il principio in analisi, che sarà probabilmente oggetto di verifica in fase di post implementazione, è ad oggi frutto dei numerosi contributi ricevuti sul discussion paper “Ricavi” pubblicato nel 2019, nonché sulla bozza di OIC 34 posta in consultazione nel 2021. In relazione a quest'ultimo documento, si sottolinea, per concludere, come la versione approvata nel 2023 dell'OIC 34 non sia esattamente coincidente ad esso; pertanto, si suggerisce agli operatori un'analisi approfondita di quanto definitivamente pubblicato.