mercoledì 19/04/2023 • 15:52
Si conclude il processo avviato da OIC nel 2019 con la pubblicazione del discussion paper sui ricavi: approvata la versione definitiva dell’OIC 34.
redazione Memento
Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha definitivamente approvato il principio contabile OIC 34 sui ricavi che incorpora le modifiche intervenute a seguito del processo di consultazione. Il nuovo principio contabile, che entrerà in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024, prende il posto dei riferimenti contenuti nell’OIC 15 (crediti) ed è applicabile a tutte le transazioni che riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi. Come noto, a novembre 2021 OIC, Organismo Italiano di Contabilità, ha posto in consultazione la bozza del principio contabile n. 34 sui ricavi. La bozza è il frutto del processo avviato da OIC nel 2019 con la pubblicazione del discussion paper sui ricavi. Infatti, nel corso della revisione dei principi contabili nazionali intervenuta nel 2016, è stato segnalato a OIC, da vari stakeholder, che le guidance sui ricavi contenute nei principi contabili avrebbero dovuto essere migliorate in quanto non sempre sufficienti per rappresentare le diverse, e talvolta complesse, tipologie di transazioni poste in essere dalle varie società. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il nuovo OIC 34 si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione dei ricavi, mentre sono escluse: le transazioni che non hanno finalità commerciale; i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione che continuano a seguire le disposizioni dell’OIC 23. La principale novità contenuta nell’OIC 34 riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”. Un unico contratto di vendita può infatti includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata. Può essere questo il caso, ad esempio, della vendita di un macchinario associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni. In quell’eventualità, il ricavato della vendita del bene – secondo il nuovo principio contabile – deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte. Pertanto, al momento della rilevazione iniziale, il redattore di bilancio deve procedere con l’analisi del contratto di vendita al fine di stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione, trattando separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente tranne quando: i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati ointerdipendentitra loro, cioè non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri; una o più prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente. Solo in questi due casi è possibile non procedere all’individuazione delle unità elementari di contabilizzazione. Il principio contabile prevede le seguenti fasi per la rilevazione del ricavo: determinazione del prezzo complessivo del contratto; identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione; valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione; rilevazione dei ricavi. È stata inoltre prevista una procedura semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese. In questi casi, a fronte di un unico corrispettivo per la vendita di un bene e la prestazione di un servizio in un esercizio successivo, le società potranno applicare un modello semplificato che non rende necessaria la separazione e la valorizzazione delle diverse unità elementari di contabilizzazione. Potranno pertanto rilevare l’intero ricavo al momento della vendita del bene, valutando l’iscrizione in bilancio di un fondo rischi ed oneri a fronte del costo che prevedono di sostenere per il servizio. Altra rilevante novità del nuovo principio contabile riguarda la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. Questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento al verificarsi di due condizioni, ossia che: l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo matura via via che la prestazione è eseguita; l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente. Diversamente, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata. Nel principio inoltre è inclusa una Guida Applicativa che tratta alcune fattispecie specifiche (tra cui vendita con garanzia, cessione di licenze, vendite con obbligo di riacquisto, casi di società che agiscono in conto proprio o per conto di terzi). Inoltre sono stati inseriti molti esempi che, benché non costituiscano parte integrante del principio, rispondono ad esigenze di chiarimento sollevate dai vari stakeholder. Eventuali effetti derivanti dalla prima applicazione del nuovo principio contabile sono rilevati secondo le previsioni dell’OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. È inoltre consentita l’applicazione prospettica. Fonte: CS OIC 19 aprile 2023
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