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venerdì 21/04/2023 • 06:00

Fisco Obblighi di attestazione

Certificazione SOA: come fruire dei bonus edilizi

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2023 n. 10/E ha chiarito che l’obbligo di attestazione della certificazione SOA è applicabile non solo al Superbonus ma a tutti i bonus edilizi.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La certificazione SOA per i contratti edilizi

La certificazione SOA è un attestato rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati che comprova la capacità economica e tecnica di un'impresa di qualificarsi per l'esecuzione dei contratti di appalto pubblico. L'intento del Legislatore è di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio.

Premesso ciò, l'art. 10-bis DL 21/2022 ha previsto che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 DL 34/2020, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell'art. 84 Codice dei contratti pubblici).

Ai fini di una maggiore comprensione della normativa, la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2023 n. 10/E ha fornito chiarimenti e precisazioni dell'argomento in esame.

Applicazione delle condizioni SOA ai bonus edilizi

Le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente:

  • agli interventi previsti dall'art. 119 DL 34/2020 (Superbonus);
  • agli interventi previsti e dall'art. 121 c. 2 DL 34/2020 (bonus diversi dal Superbonus).

Pertanto le “condizioni SOA” non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti:

  • l'acquisto delle unità immobiliari di cui all'art. 16-bis c. 3 TUIR:
  • “case antisismiche” di cui all'art. 16 c. 1-septies DL 63/2013.

Il calcolo degli importi

I commi 1 e 2 dell'art. 10-bis DL 21/2022, nello stabilire i presupposti di applicazione della disciplina in esame, fanno riferimento all'esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro; a tal riguardo, si ritiene che l'importo dei lavori si debba intendere al netto dell'IVA. Inoltre, come precisato dall'art. 2-ter, comma 1, lettera d), n. 2), del DL 11/2023 « il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto». A tal proposito, come precisato dalla circolare in oggetto, nell'ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall'impresa appaltatrice:

  • nel caso in cui il valore dell'opera complessiva superi i 516.000 euro;
  • nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Decorrenza del riconoscimento degli incentivi fiscali

In considerazione del quadro temporale di applicazione dell'art. 10-bis DL 21/2022 e alla luce dell'elaborazione del Fisco, si può ritenere che:

RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI FISCALI

CONTRATTI

SCADENZE

Lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa

incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 DL 34/2020 a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute:

  • fino al 31 dicembre 2022;
  • negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023

Contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022

possibile fruire degli incentivi fiscali per le spese agevolabili sostenute:

  • fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA”;
  • tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
  • dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023

possibile fruire degli incentivi fiscali per le spese agevolabili sostenute:

  • tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
  • dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente

Contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023

possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA

Con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis DL 21/2022, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.

Fonte: Circ. AE 20 aprile 2023 n. 10/E

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