mercoledì 26/04/2023 • 06:00
La CGT I Trieste, con la sentenza dell'11 aprile 2023 n. 81, si è occupata di un particolare caso di acquisto diretto di un immobile da parte di una società con successiva rivendita ai familiari che avrebbero costituito il condominio al solo fine di beneficiare del Superbonus 110% e, quindi, della ristrutturazione a spese dello Stato.
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Le operazioni sospette
Il condominio impugnava il provvedimento di annullamento della comunicazione ex art. 121 DL 34/2020 notificato dall'Agenzia delle Entrate. Nella specie, il condominio, durante i lavori di riduzione del rischio sismico sull'immobile, dopo aver raggiunto la prima percentuale di avanzamento lavori come da normativa sul "Superbonus 110%", inviava all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'opzione prevista dall'art. 121 DL 34/2020. Successivamente, al raggiungimento del secondo stato di avanzamento (60%), il condominio provvedeva all'inoltro della seconda comunicazione. A seguito di questa seconda comunicazione, l'Amministrazione finanziaria manifestava dei sospetti circa la regolarità della normativa. In particolare, l'annullamento della comunicazione era dovuto in quanto il condominio con l'intestazione dell'immobile a persone fisiche aveva realizzato "un escamotage” per fruire del bonus non spettanti all'impresa appaltatrice.
I profili di rischio
Nel caso in esame, a seguito di controlli, era emerso che lo stabile era di proprietà di Tizio e Caia, costituito da 9 unità immobiliari. Con due distinti contratti preliminari, i citati proprietari av
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