mercoledì 19/04/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione con provvedimento del 18 aprile 2023 alla legge di conversione del DL 11/2023, concedendo la possibilità ai titolari di crediti di imposta relativi al Superbonus, Sismabonus e bonus per il superamento delle barriere architettoniche di detrarli in dieci rate annuali.
Con la Legge 6/2023 è stato convertito il decreto DL Aiuti quater (DL n. 176/2022) ed è stata introdotta la possibilità di “spalmare” in dieci anni i crediti presenti nei cassetti fiscali, relativi alle comunicazioni effettuate entro il 31 marzo 2023 (e non più al 30 ottobre 2022, termine derogato dalla conversione del DL n. 11/2023). Tale possibilità è stata ribadita e potenziata (come poc'anzi accennato) con la legge di conversione del decreto cessioni (DL n. 11/2023) ed ha lo scopo di consentire ai soggetti che hanno acquistato crediti fiscali, collegati ai bonus edilizi, di utilizzarli in un arco temporale più ampio (dieci anni) evitando, in tal modo, di saturare la propria tax capcity. Anche da un punto di vista oggettivo, relativamente all'identificazione dei crediti spalmabili, si registra un allargamento del novero dei crediti ammessi, in quanto vengono inseriti i crediti rinvenienti dal sismabonus e dal bonus barriere architettoniche. La possibilità di allungare il periodo di detraibilità dei crediti passa dall'aggiornamento della piattaforma informatica in uso all'Agenzia delle Entrate: nel caso in cui venga esercitata l'opzione il titolare del credito avrà la possibilità di spalmare l'utilizzo del proprio credito sino a dieci anni, in caso contrario, la rateizzazione seguirà la strada “ordinaria” (quattro anni per il Superbonus). L'opzione di allungamento del periodo di fruibilità del credito sarà nella disponibilità anche di coloro che hanno già utilizzato il credito, i quali avranno la possibilità di scegliere di spalmare il residuo in dieci anni. La legge di conversione, infatti, stabilisce che i crediti di imposta “non ancora utilizzati posso essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo”. Tale disposizione consente, in sostanza, di andare anche oltre i dieci anni per la fruizione del credito. Per quanto riguarda la possibilità degli istituti di credito e assicurazioni di convertire in buoni pluriennali del Tesoro i crediti acquisiti, dovrà essere emanato un ulteriore provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di concerto con il Ministero delle Finanze, sentita la Banca d'Italia. A tal proposito, si rammenta che lo strumento sarà utilizzabile dal 2028 (riguarderà solo le emissioni ordinarie di btp per non provocare un aggravamento del debito pubblico), concedendo tempi naturalmente più lunghi per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 2023/132123), in attuazione della legge di conversione, delinea i limiti e le modalità per procedere all'esercizio dell'opzione di rateizzazione lunga dei crediti, rinvenienti da bonus edilizi oggetto di cessione o sconto in fattura. La data di attuazione del meccanismo di esercizio dell'opzione di allungamento del periodo di fruizione dei crediti (dieci rate annuali) è stata stabilita nel 2 maggio 2023, al fine di consentire al partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, Sogei, di adeguare la piattaforma informatica. La possibilità di usufruire di un termine più lungo per la detrazione del credito è valida anche per i crediti acquisiti in epoca successiva a cessioni del credito relative alla prima opzione. Ciascuna rata annuale può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre, dell'anno di riferimento. Per i crediti relativi all'anno 2022 e seguenti, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate include le opzioni esercitate entro il 31 ottobre 2022, mentre per l'anno 2023 e seguenti, le opzioni comunicate entro il 31 marzo 2023. Le rate dei crediti d'imposta, ripartite come sopra, non possono essere cedute a terzi, ovvero ulteriormente ripartite. Con apposita risoluzione saranno stabiliti i codici tributo per la fruizione delle nuove rate dei crediti d'imposta. Viene prevista, unicamente, una comunicazione telematica senza l'onere di presentazione di un ulteriore modello. La scelta operata dal titolare del credito è considerata irrevocabile e non può essere modificata. La comunicazione può essere relativa ad una parte del credito disponibile e, con successive comunicazioni, potrà essere rateizzata la restante parte della rata. Per il tramite della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate (Piattaforma cessione crediti), il titolare del credito comunicherà la tipologia del credito, la rata annuale da ripartire nei successivi anni e il relativo importo. La misura regolamentata dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate consentirà di liberare capacità fiscale per le imprese della filiera delle costruzioni e, di concerto con la riapertura da parte di alcuni istituti di credito dell'acquisto di crediti, potrà avere effetti apprezzabili sullo smaltimento della massa di crediti presenti nei cassetti fiscali. Fonte: Provv. AE 18 aprile 2023 n. 132123
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