sabato 15/04/2023 • 06:00
Il Fisco ha fornito un chiarimento in merito ad un'operazione di fusione tra società residenti nello Stato d'Israele, con trasferimento dal patrimonio del dante causa all'avente causa di una partecipazione in una società residente in Italia.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito ad un'operazione di fusione tra società residenti nello Stato d'Israele, con trasferimento dal patrimonio del dante causa all'avente causa di una partecipazione in una società residente in Italia.
Il Fisco ha risposto all'interpello di una società di diritto israeliano, che si dichiara priva di stabile organizzazione in Italia. Il capitale sociale di ALFA è attualmente detenuto interamente dalla società BETA, una società di diritto israeliano, anch'essa priva di stabile organizzazione in Italia.
La Società Istante evidenzia che, ai sensi del diritto israeliano, la fusione è un'operazione mediante la quale i rapporti giuridici, patrimoniali ed economici, di due o più società (le società partecipanti alla fusione) confluiscono in capo ad un'unica società esistente o di nuova costituzione conseguendo la continuità dei rapporti giuridici stessi e delle partecipazioni dei soci delle società originarie al capitale sociale della società risultante dalla fusione.
Secondo il Fisco, è necessario stabilire se, sul piano dell'ordinamento nazionale, l'operazione straordinaria in esame debba essere considerata o meno fiscalmente neutrale ai fini delle imposte sui redditi.
La neutralità fiscale della fusione comporta l'applicazione del c.d. tax deferral o differimento dell'imposizione, per cui la tassazione del plusvalore sulle partecipazioni nelle società italiane è rinviata ad una eventuale cessione futura delle quote da parte della società incorporante. Diversamente, considerare la fusione tra ALFA e DELTA realizzativa sul piano fiscale comporta la tassazione immediata della plusvalenza nel nostro Paese, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR.
L'operazione non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina dell'Unione europea recata dalla direttiva 2009/133/CE del Consiglio UE trattandosi evidentemente di società residenti in uno Stato extra UE.
Tale circostanza non preclude che all'operazione prospettata possa applicarsi il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 172 del TUIR. Il regime di neutralità fiscale previsto per le fusioni dal citato articolo 172 del TUIR può ritenersi applicabile anche nel caso in cui l'operazione non sia disciplinata dalla direttiva UE fusioni scissioni.
Considerate le norme israeliane che regolano l'operazione posta in essere dalle società, applicabili al caso di specie e gli effetti che la stessa produrrà, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa sia qualificabile come fusione.
Pertanto, nella fattispecie in esame, è rispettata la prima delle condizioni indicate nella Risoluzione n. 470/E del 2008, riguardante gli aspetti civilistici dell'operazione straordinaria.
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