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sabato 08/04/2023 • 06:00

Lavoro Indicazioni dall’INPS

Stranieri: quali permessi consentono l’assegno unico per i figli

I cittadini stranieri extra UE possono ottenere l'assegno unico universale soltanto nel caso siano titolari di determinati permessi di soggiorno la cui lista è abbastanza comprensiva, ma non si estende a tutti gli stranieri regolarmente presenti in Italia.

di Marcello Ascenzi - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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In tema di assegno unico e universale per i figli a carico, la Circolare INPS 7 aprile 2023 n. 41 fornisce istruzioni sugli incrementi introdotti dalla legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) al sostegno economico attribuito per ogni figlio a carico, nonché esempi e tabelle utili per la corretta determinazione degli importi dal 2023.

La richiamata circolare INPS coglie, altresì, l'occasione per fornire precisazioni sui casi in cui l'assegno spetta ai cittadini stranieri extra UE. Una tematica che ha creato dubbi interpretativi e applicativi, vista la varietà di permessi di soggiorno che consentono agli stranieri di risiedere regolarmente in Italia.

Titoli di soggiorno che consentono di ottenere l'assegno unico

L'assegno unico e universale, secondo le indicazioni della circolare in commento, può essere riconosciuto agli stranieri in possesso di determinati permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a titolo di protezione temporanea alle persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso.

La durata del permesso per protezione temporanea, rilasciato ai sensi dell'art. 2 del DPCM 28 marzo 2022 alle persone provenienti dall'Ucraina, è stata recentemente estesa fino al 31 dicembre 2023 dall'art. 2 del DL2 marzo 2023 n. 16, in corso di conversione, quindi, le persone interessate al sostegno economico in questione potrebbero goderne fino a tale data, a meno che non venga prorogata nuovamente la durata del titolo di soggiorno.

L'assegno unico riguarda anche i cittadini extra UE titolari di altri permessi di soggiorno, come chiarito dal Messaggio INPS 25 luglio 2022 n. 2951 che ha integrato le indicazioni fornite in precedenza con la Circ. INPS 9 febbraio 2022 n. 23.

In particolare, sono inclusi tra i soggetti beneficiari dell'assegno unico gli stranieri:

  • apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 251/2007 e art. 2 del Reg. (CE) n. 883/2004;
  • titolari di Carta blu UE, ossia i lavoratori altamente qualificati di cui all'art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.Lgs. 108/2012;
  • lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'art. 26 del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione – TUI), per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

In aggiunta agli stranieri extra UE appena indicati, possono ottenere l'assegno unico i titolari dei seguenti permessi:

  • lavoro subordinato di durata almeno semestrale  (artt. 5, 5-bis, 21,22 del TUI, artt. 9,13,14 del DPR n. 394/1999);
  • lavoro stagionale di durata almeno semestrale (art. 24 del TUI);
  • assistenza minori rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano (art. 31, comma 3, del TUI);
  • protezione speciale rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine;
  • casi speciali rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento (artt. 18 e 18-bis del TUI).

Con riferimento ai familiari di cittadini dell'Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell'assegno unico e universale:

  • i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs 30/2007;
  • i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del TUI).

Gli stranieri titolari dei seguenti permessi di soggiorno, invece, non possono ottenere l'assegno unico universale:

  • Attesa occupazione (art. 22 del TUI, art. 37 DPR 394/1999);
  • Tirocinio e formazione professionale (art. 27, c. 1, lett. f) del TUI e art. 40 e 44 bis, c. 5 e 6, del DPR n. 394/1999);
  • Studio (art. 39 TUI; artt. 44-bis, 45 e 46 DPR 394/1999;
  • Studenti, tirocinanti, alunni (art. 39-bis TUI, artt.44 bis e 45 DPR 394/1999);
  • Residenza elettiva (art. 11 DPR 394/1999 DM Affari Esteri 12 luglio 2000);
  • Visite, affari, turismo.

La normativa, come confermato dall'INPS, consente quindi di tracciare un quadro ben definito degli stranieri extra UE che possono ottenere l'assegno unico universale, previa presentazione di apposita istanza. In genere le sedi INPS si sono trovate in difficoltà nella gestione delle richieste, vista la varietà delle tipologie di titoli di soggiorno che possono consentire ai cittadini stranieri di risiedere in Italia.

Le istruzioni e i dettagli che si ricavano dal recente intervento di prassi in commento, nonché dal Mess. INPS 25 luglio 2022 n. 2951 e dalla precedente Circ. INPS 9 febbraio 2022, illustrati in precedenza dovrebbero aver fugato il campo sul perimetro di applicazione dell'assegno unico per i cittadini extra UE.

Fonte: Circ. INPS 7 aprile 2023 n. 41

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