venerdì 07/04/2023 • 06:00
Nel regime della remissione in bonis è compresa anche la revoca degli effetti fiscali della rivalutazione e del riallineamento.
redazione Memento
Con la Risposta 286/2023, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate analizza il caso di una società che per un mero errore non ha rispettato la scadenza del 28 novembre 2022 per l'invio della dichiarazione integrativa relativa all'esercizio 2020. L'Agenzia delle Entrate ritiene plausibile il ricorso all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Infatti, la disposizione prevede che «sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza», il contribuente può fruire di benefici di natura fiscale e accedere ai regimi fiscali opzionali laddove: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dalla norma. In sostanza, nella Risposta in esame, secondo l'Agenzia delle Entrate può considerarsi legittimo il ricorso all'istituto della remissione in bonis nei termini di presentazione della prima dichiarazione utile (da intendersi quella relativa al periodo di imposta 2021, da presentare entro il 30 novembre 2022). Va da se che l'istante dell'interpello, per poter utilizzare in compensazione la prima rata dell'imposta sostitutiva versata, dovrà dapprima presentare la dichiarazione integrativa relativa al modello Redditi SC/2022 al fine di apporre il visto di conformità. Il Fisco evidenzia infine che resta comunque impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria, sia in relazione alle questioni che esulano dal perimetro dell'istanza, sia in relazione alla concreta verifica fattuale dello scenario descritto nell'istanza medesima. FONTE: Risp. AE 6 aprile 2023 n. 286
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