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martedì 04/04/2023 • 10:45

Lavoro Dall’INPS

Assegno sociale: requisiti per il riconoscimento

L’INPS, con il Messaggio 3 aprile 2023 n. 1268, fornisce chiarimenti sull’assegno sociale, in particolare in merito al requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno 10 anni, introdotto dal 2009 ai fini del riconoscimento della prestazione.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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Arrivano dall'INPS gli ultimi chiarimenti in merito ai requisiti per il riconoscimento dell'assegno sociale, in particolare in relazione alla necessità del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno 10 anni.

Secondo quanto si legge nel Messaggio 3 aprile 2023 n. 1268, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni, ai fini del soddisfacimento del nuovo requisito introdotto dal 2009 (soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno 10 anni).

Allo stesso modo, se vi è continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi di per sé soddisfatto, essendo comunque necessaria l'ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell'effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.

Vediamo come l'Istituto è arrivato a tale chiarimento.

L'introduzione del nuovo requisito

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale è stato introdotto, dal 1° gennaio 2009, l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno 10 anni (art. 20, c. 10, DL 112/2008 conv. in L. 133/2008).

L'INPS, con la Circ. 12 dicembre 2022 n. 131, ha fornito chiarimenti circa l'attuazione di quanto previsto dalla normativa.

Come si verifica il requisito?

Per verificare il perfezionamento del requisito è stato mutuato il criterio indicato nel TU Immigrazione (art. 9, c. 6, D.Lgs. 286/98) relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Pertanto, la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano:

  • per un periodo uguale o superiore a 6 mesi consecutivi;
  • per 10 mesi complessivi in un quinquennio.

N.B. Sono previste eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi.

I requisiti anagrafici dal 2009

In merito al riconoscimento del diritto alla prestazione, si riepilogano pertanto i requisiti anagrafici del richiedente:

a) età anagrafica (attualmente 67 anni);

b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo;

c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;

d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.

N.B. È opportuno sottolineare che il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni (lettera c), costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello di cui alla lettera b), rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.

Il chiarimento reso dall'INPS

Alla luce di quanto illustrato, l'INPS precisa che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c).

Quindi, anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi soddisfatto, essendo comunque necessaria l'ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell'effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.

Fonte: Mess. INPS 3 aprile 2023 n. 1268

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