Il nuovo intervento del legislatore introduce nel contesto nazionale:
la previsione tra i reati presupposto delle violazioni penali in materia di accise;
l'introduzione di sanzioni interdittive ulteriori per i delitti doganali più gravi;
La legge delega sulla riforma fiscale contempla diversificati interventi indirizzati alla complessiva rivisitazione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte dirette, l'iva e agli altri tributi indiretti.
Come si evince dalla relazione illustrativa, sono tre in particolare i “blocchi” di norme in cui si divide la norma di delega:
il primo blocco riguarda gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali. In tale prospettiva, i recenti sviluppi giurisprudenziali sul ne bis in idem sostanziale e processuale impongono in primo luogo di realizzare una maggiore integrazione tra sanzioni tributarie amministrative e penali. In tale contesto, e ciò rappresenta una novità da tempo attesa, si renderà necessario rivedere i rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di attenuanti alla durata effettiva dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale;
il secondo blocco di nome riguarda le sanzioni penali. A tal fine si prevede innanzitutto di attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopraggiunta impossibilità a far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso, al fine di evitare che il contribuente debba subire conseguenze penali anche in caso di fatti a lui non imputabili;
il terzo blocco di norme riguarda le sanzioni amministrative. A tal fine, viene previsto innanzitutto un intervento sulla proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo agli standard di altri Paesi europei. Non v'è, infatti, dubbio che le sanzioni amministrative attualmente previste raggiungano livelli intollerabili, che si discostano sensibilmente da quelle in vigore in altri Paesi, conducendo a una pretesa complessiva di fatto abnorme e in un disincentivo per il contribuente a esperire la tutela giudiziaria in conseguenza del rischio cui un esito negativo lo esporrebbe.
Le novità in materia di accise
Con specifico riferimento alle accise, l'obiettivo è quello di integrare il D.Lgs. 231/2001 con i reati previsti dal testo unico accise (D.Lgs. 504/95 - TUA) con l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Contestualmente, la medesima disposizione ha previsto l'integrazione del TUA con il reato di introduzione, illecita sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su tabacchi lavorati, già in realtà disciplinato nel testo unico delle disposizioni in materia doganale.
L'estensione al comparto impositivo delle accise armonizzate non si esaurisce al solo delitto di sottrazione all'accertamento ma coinvolge le diverse ipotesi di reato previste dal TUA.
La novella integra la disposizione recata dall'articolo 25-sexiesdecies in materia di contrabbando, che prevede una sanzione per l'ente fino a 200 quote o fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro, con una ulteriore responsabilità per i reati previsti in materia di accise.
Più in particolare, in materia doganale si persegue l'obiettivo di aggiornare la normativa nazionale di riferimento – soprattutto il DPR 43/73 (TULD) e il D.Lgs. 374/90 (L. 907/42) – in coerenza alla recente ristrutturazione della disciplina unionale di riferimento (Codice Doganale Unionale – Reg. UE 952/2023).
Tra le diverse novità, vanno evidenziate le previste modifiche all'attuale disciplina delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi che concernono:
la riconsiderazione delle aliquote sui prodotti energetici (carburanti e combustibili) e sull'energia elettrica. Tra gli obiettivi, la sostenibilità ambientale mediante l'uso di prodotti energetici con minore impatto, utilizzando la deterrenza fiscale;
la promozione della produzione di energia elettrica, gas metano o gas naturale ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili, nei limiti imposti dalle disposizioni unionali in materia di esenzioni e riduzioni di accisa;
l'aggiornamento e la semplificazione degli adempimenti amministrativi per lo stoccaggio, vendita e circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa;
la revisione della disciplina dell'imposta di consumo (non armonizzata) sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti per la lubrificazione meccanica.
Sanzioni in materia di accise
Inoltre, significative novità intervengono con riguardo alle sanzioni in materia di accise. In particolare, viene proposta la definizione di:
un nuovo illecito per sanzionare la sottrazione di prodotto all'accertamento ovvero al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (ipotesi questa mutuata dalla figura del contrabbando doganale tradizionale);
responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati di cui al D.Lgs. 504/95 (c.d. TUA), in relazione ai quali saranno introdotte sanzioni pecuniarie ed interdittive effettive, proporzionali e dissuasive rispetto alla tipologia dell'illecito.
Sanzioni doganali
Per quanto concerne, invece, la revisione dell'impianto sanzionatorio relativo al settore doganale, la bozza di legge delega stabilisce, inter alia, la necessità di rivisitare la disciplina inerente al contrabbando nonché quella di procedere con un più generale riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel Titolo VII, Capo II, del TULD (relativo alle contravvenzioni ed agli illeciti amministrativi).
In definitiva, relativamente al perimetro di riferimento del D.Lgs. 231/2001, la rilevanza della fattispecie tipica del contrabbando finora affidata alle sole transazioni internazionali - tra UE e paesi terzi – si estende altresì a fenomeni di vero e proprio “contrabbando interno”, qualificando come rilevanti anche le irregolarità espresse dal TUA per sottrazione di prodotto all'accertamento di prodotti accisabili nei trasferimenti domestici e intraunionali. Del resto, in un territorio unionale ove vige il principio di libera circolazione delle merci, restano comunque vincolati ad adempimenti di rigoroso rendiconto tutti i prodotti sottoposti al regime delle accise, rappresentandone la circolazione uno dei momenti più sensibili sotto il profilo del rischio aziendale e delle relative responsabilità, per il quale era davvero necessario prevedere un adeguato presidio in termini di organizzazione e controllo.