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giovedì 30/03/2023 • 06:00

Fisco Crediti d'imposta

Decreto Bollette: bonus energia e gas estesi al 30 giugno 2023

Il decreto Bollette ha previsto l’estensione dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale al 30 giugno 2023. Nel dettaglio, il decreto prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per le imprese energivore, gasivore e per quelle diverse da queste. 

di Carlo Maria Andò - Commercialista e revisore legale, EY

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il decreto Bollette, nell'ambito delle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, ha previsto l'estensione al 30 giugno 2023 dei crediti d'imposta destinati alle imprese per la parziale copertura dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di tali risorse. 

Sulla scia delle recenti misure agevolative introdotte dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1 c. 2-9 e 45-50 L. 197/2022) riferite ai costi di energia e gas sostenuti nel primo trimestre dell'anno, viene riconfermata la concessione di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta anche per il secondo trimestre. Rimane ferma anche l'articolazione dell'incentivo, che prevede regole ed aliquote differenti a seconda che l'impresa sia riconducibile, o meno, a quelle a forte consumo di energia elettrica o di gas naturale.

Nel dettaglio, l'art. 4 del DL Bollette prevede il riconoscimento, a determinate condizioni, delle seguenti misure:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) è riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023 (il credito è concesso anche per la spesa per l'energia prodotta dall'impresa ed autoconsumata);
  • alle imprese diverse da quelle energivore è riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore) è riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023;
  • alle imprese diverse da quelle gasivore è riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023.

Rimane valida la previsione secondo la quale la società beneficiaria può richiedere direttamente al proprio fornitore di energia o gas il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica nella misura prevista dal DL (che costituisce uno dei requisiti per la spettanza del credito) e l'ammontare del credito spettante, a condizione che il venditore da cui ci si rifornisce nel primo e nel secondo trimestre 2023 sia il medesimo da cui ci si riforniva del primo e secondo trimestre 2019.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.

Come previsto anche per i contributi straordinari della stessa natura per i trimestri passati, non si applicano i limiti ordinari per le compensazioni dei crediti d'imposta previsti dalla legge, ovvero:

  • il limite generale di compensazione su base annua pari a € 2.000.000 (art. 34 L. 388/2000);
  • il limite annuale di utilizzo dei crediti risultanti dal quadro RU del Modello Redditi pari a € 250.000 (art. 1 c. 53 L. 244/2007).

Sempre in continuità con il passato, in alternativa all'utilizzo in compensazione nel modello F24, viene confermata la possibilità di cedere il credito d'imposta a soggetti terzi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile solo per l'intero importo;
  • non è ammessa la facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • necessario il rilascio di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta i presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023.

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