L'art. 6 L. 23/2014 ha introdotto importanti novità in tema di “Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli”, dettando le linee guida per lo sviluppo di nuovi e più avanzati strumenti di gestione del rischio ispirati alla logica di un adempimento spontaneo favorito da un rapporto di maggiore collaborazione tra fisco e contribuenti.
Con la Circolare del 28 marzo 2023 n. 7/E, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di interpello sui nuovi investimenti, tenendo conto dei contributi e delle proposte pervenute a seguito della consultazione pubblica.
Nel dettaglio, con il D.Lgs. 147/2015, rubricato “Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese” (c.d. Decreto Internazionalizzazione), emanato in attuazione della legge delega, l'interpello sui nuovi investimenti è stato introdotto con l'intento di dotare gli investitori di uno strumento di interlocuzione privilegiata con l'Amministrazione finanziaria in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che gli stessi intendano realizzare nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, precisa che, rispetto all'interpello previsto dall'art. 11 L. 212/2000, che rappresenta il modello generale di riferimento, l'interpello sui nuovi investimenti offre nuove modalità di interlocuzione, volte a fornire certezza preventiva nella misura in cui:
si prefigge di creare un rapporto “dedicato” tra l'investitore e un unico interlocutore all'interno dell'Agenzia delle entrate. Detto rapporto si sostanzia nella gestione diretta, da parte dell'Ufficio competente, di qualsiasi criticità di ordine fiscale derivante dallo sviluppo del business plan, anche, eventualmente, nelle fasi successive a quella di prima implementazione dello stesso;
ha un ambito applicativo più esteso, in quanto, da un lato, non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da obiettive condizioni di incertezza (interpretativa o qualificatoria) e, dall'altro, è espressamente prevista la possibilità che sia resa risposta anche a tematiche che sono ordinariamente escluse dall'ambito delle istanze di interpello statutario;
è soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte dell'Agenzia delle entrate, potendo quest'ultima procedere a una revisione della risposta resa solo nell'ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto;
rende più solido il rapporto col contribuente, anche prevedendo meccanismi di coordinamento tra le varie strutture competenti nelle diverse fasi prevedendo, in particolare, che nelle successive fasi concernenti le verifiche e i controlli sia sempre assicurato un confronto tra le strutture territoriali e l'Ufficio centrale che ha reso la risposta.
Si ricorda, infine, che con la Circ. AE 1° giugno 2016 n. 25/E l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione all'istituto dell'interpello sui nuovi investimenti, tenendo conto anche delle disposizioni di attuazione previste dal Decreto attuativo.
Fonte: Circ. AE 28 marzo 2023 n. 7/E