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venerdì 07/04/2023 • 06:00

Fisco Sanzioni tributarie amministrative e penali

Nella Delega fiscale anche la revisione del sistema sanzionatorio

Nell’esercizio della delega sono contenuti alcuni principi e criteri volti a restaurare il sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, cristallizzando gli obiettivi di una riforma che lo renda aderente ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Nel DDL Delega per la riforma fiscale trova spazio anche la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in tema di imposte sui redditi, IVA ma anche per quanto riguarda le altre imposte indirette e i tributi degli enti territoriali. Tra gli scopi del restyling troviamo anzitutto quello di razionalizzare l'impianto sanzionatorio, sia amministrativo che penale, per adeguarlo al principio del ne bis in idem, ma anche la c.d. revisione dei rapporti tra il processo penale e quello tributario, per adeguare i profili sia processuali che sostanziali connessi ai casi di non punibilità e di attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche per ciò che concerne la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale.

Poi, con particolare attenzione alle sanzioni penali, si vuol risaltare maggiormente la definizione perfezionata in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto ed anche l'ipotesi di sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso.

Ma non è da sottovalutare l'idea di revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo che anzitutto sarà avvicinato agli standard di altri paesi Europei, prevedendo appunto una riduzione del carico delle sanzioni. Sarà garantita poi l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivisitando il ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni ed inoltre si interverrà sulla disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, anche estendendola agli istituti deflattivi.

Ci troviamo di fronte ad una “prossima” riforma molto strutturale e di forte impatto.

Sanzioni penali e amministrative: rinnovazione in vista

Dalla legge delega emerge un ulteriore intervento anche in materia di revisione del sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, in materia di imposte sui redditi, IVA, altre imposte indirette e dei tributi degli enti territoriali.

I c.d. blocchi di norme in cui si divide la norma di delega sono:

  • aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali;
  • sanzioni penali;
  • sanzioni amministrative.

Aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali

Anzitutto l'art. 18 della bozza di delega al governo per la riforma fiscale prevede, al comma 1, lett. a), che, a seguito dei recenti sviluppi giurisprudenziali sul ne bis in idem sostanziale e processuale, si deve realizzare una maggiore integrazione tra sanzioni tributarie amministrative e penali.

Allo stesso tempo sarà necessario rivedere i rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di attenuanti alla durata effettiva dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente l'esercizio dell'azione penale.

Infine, sarà previsto che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, previsto dall'art. 4 D.Lgs. 128/2015, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire all'istituto dell'adempimento collaborativo, assumono rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni.

Sanzioni penali

Invece il secondo blocco riguarderebbe le sanzioni penali. Anzitutto è previsto di attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso, al fine di evitare che il contribuente debba subire conseguenze penali anche in caso di fatti a lui non imputabili.

In secondo luogo, si prevede di attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto.

Sanzioni amministrative

Invece per il c.d. terzo blocco, relativo alle sole sanzioni amministrative, l'obiettivo è quello di:

  • attenuare il carico sanzionatorio riconducendolo agli standard di altri paesi Europei;
  • assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo il ravvedimento mediante una graduazione della riduzione sanzionatoria;
  • assicurare l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva, recependo la giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. 13330/2019; 13742/2019; Cass. 13329/2019; Cass. 10975/2020 e Cass. 11831/2020);
  • rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, anche estendendola agli istituti deflattivi.

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