martedì 28/03/2023 • 06:00
Con ordinanza n. 8055 del 21 marzo 2023 la Corte di Cassazione riafferma il principio secondo il quale il lavoratore impiegato nell'appalto può agire per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze della committente se il potere direttivo viene da quest'ultima esercitato, anche tramite i propri dipendenti.
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Si ha interposizione fittizia di manodopera qualora il lavoratore, formalmente dipendente dell'appaltatrice, sia adibito a mansioni diverse dalle attività appaltate e sia accertato l'esercizio del potere direttivo da parte dei dipendenti della committente, a nulla rilevando che questi ultimi non avessero alcun potere di sottoscrivere contratti, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro – ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 – direttamente alle dipendenze della società committente.
A queste conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8055 del 21 marzo 2023.
Il caso di specie
Il lavoratore aveva prestato la propria attività nell'ambito di un contratto di appalto e ha convenuto in giudizio la società committente chiedendo la costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo a quest'ultima sul presupposto della violazione dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003. Il lavoratore sosteneva, infatti, di essere stato adibito allo svolgimento di attività (movimentazione esterna di veicoli) diverse rispetto a quelle (di pulizia) oggetto del contratto di appalto.
Tali mansioni, secondo la tesi del lavoratore, erano altresì da ricondurre ad un superiore i
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