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lunedì 27/03/2023 • 06:00

Fisco Delega fiscale

Superamento dell’IRAP: gli impatti per società e professionisti

L’art. 8 del DDL Delega per la riforma fiscale descrive i principi e i criteri direttivi per la revisione dell’IRAP. Si analizzano gli impatti per le società e per i professionisti a seguito del graduale superamento dell’imposta.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, condotta dalla VI Commissione permanente Finanze nel giugno del 2021, a seguito di numerose audizioni, nel documento conclusivo redatto da quest'ultima, è stato sottolineato che l'IRAP fu introdotta negli anni novanta come, essa stessa, strumento di razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario. Tuttavia, nel corso del tempo alcune scelte di politica economica (come il riconoscimento, nel 2015, della deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato) o di natura macroeconomica (il forte abbassamento del costo dell'indebitamento) hanno avvicinato notevolmente la base imponibile dell'IRAP a quella di altre imposte (l'utile di bilancio per le imprese in contabilità ordinaria, il reddito da lavoro autonomo o d'impresa per le imprese in contabilità semplificata).

In ogni caso, anche volendo considerare le residue differenze, una riforma che si ponga come principale obiettivo lo stimolo alla crescita, non può esimersi dal considerare in modo critico una imposta che, nonostante quanto detto in precedenza, ha come base imponibile la remunerazione dei fattori produttivi, la cui accumulazione è – insieme alla dinamica della produttività totale dei fattori – la determinante della crescita economica.

L'istanza di superamento dell'IRAP dunque è specificamente richiesta nel documento richiamato dell'indagine conoscitiva, nell'ottica di una semplificazione del sistema tributario, e all'interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale.

La Commissione, in particolare, raccomanda un riassorbimento del gettito IRAP nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale, senza caricare di ulteriori oneri i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

L'attuale situazione

Il primo tassello della riforma fiscale è rappresentato dall'art. 1 c. 8 L. 234/2021, laddove è disposto che: “A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

Nei fatti, dal periodo d'imposta 2022, le imprese individuali ed i professionisti non sono soggetti passivi dell'IRAP

Attualmente rimangono soggetti all'IRAP:

  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (art. 5 TUIR), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (art. 73 c. 1 lettere a) e b) TUIR);
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Deve essere evidenziato che la Circ. AE 18 febbraio 2022 n. 4, ha chiarito che non sono soggette ad IRAP l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria, essendo annoverate tra le imprese individuali.

La riforma fiscale

Quanto sopra precisato, è recepito nel DDL delega sulla riforma fiscale, approvato recentemente dal Consiglio dei ministri.

L'art. 8 di detto disegno, infatti, “invita” il Governo a disporre una revisione organica dell'IRAP, volta all'abrogazione del medesimo tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta tale da assicurare un equivalente gettito fiscale atto a garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro, di cui all'art. 1 c. 174 L. 311/2004 e all'art. 2 c. 86 L. 191/2008.

La revisione dell'IRAP, come prospettata, non sarà indolore per tutti, dato che occorre reperire le risorse necessarie per coprire il fabbisogno sanitario delle singole Regioni.

Questo è il motivo dell'istituzione della sovraimposta, da determinarsi con le stesse regole previste per l'IRES, con esclusione della disciplina in materia di riporto delle perdite, che va ripartita tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP. È prevista inoltre l'introduzione di un regime particolare per gli enti non commerciali, che applicano, così come le amministrazioni pubbliche, il regime c.d. “retributivo”.

Il superamento dell'IRAP è da attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni tra artisti e professionisti.

In proposito, si ricorda che l'orientamento della giurisprudenza è sempre stato quello di assoggettare all'IRAP detti soggetti. Infatti, le SS.UU. della Cassazione 15 aprile 2016 n. 7371, hanno statuito che “quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 D.Lgs. 446/97 - comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione” (in senso conforme, Cass. 6 marzo 2015 n. 4578 e altre).

In futuro, quindi, quanto sopra affermato sarà superato attraverso l'esclusione ex lege dall'IRAP delle società di persone e degli studi associati.

Anche se, in una fase successiva, l'esonero verrà esteso alle società di capitali, tuttavia queste ultime, nel frattempo, dovranno sostenere un carico tributario IRES maggiore, rispetto all'ordinario, a causa dell'istituzione della citata sovraimposta.

Infine, la revisione e il graduale superamento dell'IRAP deve avvenire senza alcun impatto sul carico tributario gravante sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

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