sabato 25/03/2023 • 08:33
Con Provvedimento del 22 marzo 2023 n. 89458, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le regole applicabili ai fini della maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali delle imprese che operano nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, alimentari e non.
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L'art. 1 c. 65-69 L. 197/2022 (c.d. Legge di bilancio 2023) ha previsto una maggiore deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali a favore delle imprese che operano nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, alimentari e non.
Le disposizioni attuative della normativa in esame sono state definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2023n. 89458.
Presupposto soggettivo
La norma in esame è applicabile:
1) alle imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio. Sono classificabili tra le “imprese”:
2) limitatamente ai fabbricati strumentali che sono utilizzati ed entrati in funzione entro la fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 . Sono considerati tali i fabbricati che:
In particolare, le attività di commercio di beni al dettaglio (alimentare e non, ivi compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica) rilevanti sono quelle individuate dai seguenti codici ATECO:
Oltre a quanto sopra, per espressa previsione normativa, la disciplina è applicabile alle società immobiliari di gestione (ovvero le imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli “merce”, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa) che aderiscono al regime del consolidato fiscale (ex art. 117 TUIR) relativamente ai fabbricati che sono concessi in locazione alle imprese che operano nei settori (sopra citati) e che aderiscono al regime di tassazione di gruppo.
In questo caso:
Viceversa, la maggiorazione non è applicabile ai fabbricati:
Il calcolo della prevalenza
La prevalenza delle attività effettivamente svolte deve essere determinata in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività rilevanti (sopra elencate) rispetto al totale dei ricavi del conto economico.
In particolare, per i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia alla quale sono attribuiti i fabbricati, la maggiorazione è applicabile in caso di svolgimento delle attività rilevanti (sopra elencate) a prescindere dalla tipologia di attività svolta dalla casa madre (nei confronti di questi soggetti la prevalenza deve essere determinata in base al rapporto tra i ricavi delle attività sopra elencate rispetto al totale dei ricavi risultanti nel rendiconto redatto ai sensi dell'art. 152 TUIR).
Presupposto oggettivo
Per i soggetti individuati al precedente paragrafo 2, le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali interessati (da determinare, ai sensi dell'art. 110 TUIR, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023) sono deducibili ai fini fiscali in misura non superiore al 6% (rispetto al 3% previsto ordinariamente).
La disposizione intende consentire una maggiore deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali che sono utilizzati nei settori elencati. Viceversa, come già accennato, dalla disciplina sono esclusi i fabbricati destinati alla grande distribuzione per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 già stabilisce il coefficiente nella misura del 6%.
Il testo normativo non prevede che l'incremento dell'ammortamento possa configurare una deroga al principio di imputazione delle quote di ammortamento in bilancio (ex art. 109 c. 4 lett. b TUIR). Pertanto, le maggiori quote di ammortamento sono riconosciute ai fini fiscali previa imputazione delle stesse a conto economico.
Effetti della cessione dei fabbricati
Per espressa previsione normativa, la maggiore fruita non deve essere rideterminata nelle ipotesi di:
Decorrenza
La maggiore deducibilità dei costi relativi agli immobili strumentali delle imprese che esercitano il commercio di beni è applicabile per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi (e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per il periodo 2023-2027). Si ricorda che i requisiti richiesti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione devono sussistere in ogni periodo d'imposta.
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Vedi anche
L'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni in merito alle disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.
..redazione Memento
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