venerdì 24/03/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni in merito alle disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.
redazione Memento
Con il Provv. AE 89458/2023, l'Agenzia delle Entrate definisce le regole concernenti la maggiorazione della quota di ammortamento (dal 3 al 6%) del costo dei fabbricati strumentali; viene applicata la maggiorazione ai fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese operanti con specifici codici ATECO. L'art. 1 c. 65 L. 197/2022 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo articolo. In particolare, l'ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. La maggiorazione è applicata esclusivamente ai fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66; conseguentemente, non si applica nelle ipotesi in cui i medesimi fabbricati siano destinati ad altre attività, quali, ad esempio la locazione. Al riguardo, viene prevista dal legislatore una deroga espressa con riferimento a soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR. In considerazione della struttura della maggiorazione, la stessa è riconosciuta sulla base dei presupposti esistenti al termine del periodo d'imposta in corso al momento di prima applicazione della stessa, con la conseguenza che non sono considerati inclusi nell'ambito di applicazione gli acquisti di fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 66 acquistati oltre la fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. In caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento. In caso di trasferimento del medesimo fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l'avente causa continua, per il periodo residuo, a beneficiare della maggiorazione purché naturalmente rispetti i requisiti previsti. FONTE: Provv. AE 23 marzo 2023 n. 89458
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