L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in materia di Art Bonus (ex art. 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106). Secondo il Fisco, che ha risposto ad un interpello, non sono ammissibili all'agevolazione fiscale i contributi, deliberati annualmente dall'assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l'attività concertistica e corale dell'Ente.
Nella Risposta ad interpello del 22 marzo 2023 n. 266, l'Agenzia osserva che il credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito di impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ed è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre ricordato che il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e danza;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti d'Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
FONTE: Risp. AE 22 marzo 2023 n. 266