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giovedì 23/03/2023 • 06:00

Fisco Circolare domanda-risposta

La lite è definibile con un importo pari al valore della controversia

Con la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, l’Agenzia delle entrate si sofferma nuovamente sulle misure agevolative della “tregua fiscale” introdotte dalla Legge di bilancio 2023, successivamente alle iniziali indicazioni offerte nelle Circolari nn. 1 e 2 del 2023.

di Vincenzo Cristiano - Avvocato, Studio AC

di Angelo Carlo Colombo - Commercialista e managing partner, Studio AC

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Il “passo indietro” (poco convincente) sul reclamo-mediazione

L'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Ma non solo. Vengono fornite risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Di seguito, si riporta una sintesi delle questioni più rilevanti.

La regolarizzazione delle irregolarità formali

In relazione alla regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), in materia di Iva, la circolare considera formali, quindi sanabili: l'invio delle fatture elettroniche allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell'imposta; l'omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'Iva dovuta. L'errata indicazione del codice “natura”, invece, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell'imposta, rappresenta una violazione meramente formale.

Il ravvedimento speciale

In punto di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178), viene specificato che non vi rientra l'esercizio dell'opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati. In relazione alla dichiarazione integrativa, si stabilisce che nell'ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative – successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l'emendabilità – è necessario integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto delle modifiche/integrazioni, a favore o a sfavore, intervenute medio tempore.

Infine, rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell'art. 41-bis DPR 600/73, purché non già contestate.

L'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

In relazione all'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185), viene chiarito che gli atti derivanti dai controlli formali di cui all'art. 36-ter DPR 600/73 non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza; tuttavia, gli stessi possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell'esito del controllo.

Con riferimento alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218), il documento di prassi chiarisce che la trattazione dell'udienza preclude la possibilità di formalizzare la rinuncia agevolata del giudizio tributario pendente in Cassazione.

La definizione agevolata dei carichi

In relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 222 a 252), la circolare fa rientrare nel perimetro di applicazione anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto chiarito della circolare n. 2/E del 2017, paragrafo 2.1, sulla medesima questione in ordine alla precedente definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

Sui rapporti con le precedenti definizioni, la circolare specifica che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito. In caso di adesione alla “rottamazione-quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento. Ed inoltre, possono essere oggetto della “rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti “rottamazioni”, anche nell'ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.

La definizione agevolata delle controversie tributarie

Per quanto riguarda la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205), la circolare chiarisce che, in caso di effettuazione della costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni di cui all'art. 17-bis D.Lgs. 546/92 (reclamo/mediazione), la lite è definibile attraverso il pagamento di un importo pari all'intero valore della controversia e non del 90%.

Viene nello specifico stabilito che qualora alla data del 31 dicembre 2022 risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente.

In tal caso, il contribuente può definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

La soluzione proposta pare poco convincente.

Ed invero, la costituzione anticipata, con il “sospetto” fine di beneficiare della definizione al 90%, a nostro avviso dovrebbe essere assolutamente irrilevante.

Il deposito anticipato, infatti, causa il semplice rinvio dell'udienza per consentire lo svolgimento della fase di mediazione. Non c'è nessuna inammissibilità, effetto che si verificava prima della L. 147/2013 e che comunque era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza 16 aprile 2014 n. 98).

Non si può non rilevare come, oggettivamente, la tesi menzionata possa essere censurata sia dalla prassi che dalla stessa Corte di giustizia tributaria.

A ogni modo, e pare scontato, come la stessa Circolare indica, che ove la costituzione non sia avvenuta entro l'entrata in vigore della Legge di bilancio, ma in un momento successivo, la lite comunque è definibile in base alla regola generale, pagando tutte le imposte (istruzioni alla compilazione del modello di definizione approvate con provv. 18 febbraio 2019 n. 39209 p. 3 punto 1).

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