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giovedì 23/03/2023 • 06:00

Fisco Delega fiscale

Contenzioso tributario: quali sono i principi per la revisione

Il DDL Delega per la riforma fiscale prevede limitati interventi al processo tributario, per il quale non sono previste rivoluzioni. L’uso di modelli predefiniti di atti e sentenze potrebbe esser migliorativo, se ben realizzato.

di Salvatore Muleo - Professore ordinario Università della Calabria e patrocinante in Cassazione

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La modifica più opportuna, peraltro a costo zero, dell'art. 19, in tema di processo tributario, riguarda la pubblicazione e la comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la delibazione del merito. Si tratta della soluzione che era adottata dal precedente DPR 636/72, la cui eliminazione nel testo del D.Lgs. 546/92 aveva provocato (e provoca) lo spiacevole fenomeno di sentenze molto difficilmente frutto di una discussione ed elaborazione collegiale, quando non addirittura di fatto monocratiche, nonché lo svilimento della funzione dell'udienza di discussione. Invero, la possibilità di decidere successivamente la controversia, per come ora disposto, non stimola l'attenzione del collegio sulla vicenda stessa, soprattutto da parte di chi non deve sottoscrivere la sentenza. Lo stesso relatore incaricato, usualmente oberato da carichi di lavoro ingenti, può esser portato a rinviare lo studio analitico della controversia all'epoca in cui dovrà redigere una bozza di sentenza da sottoporre ad una futura camera di consiglio. E talvolta anche a non porre eccessiva attenzione alle esposizioni in udienza, certo che in ogni caso rinverrà le argomentazioni delle parti negli atti difensivi.

Obbligando la Corte a pronunziare subito l'esito della controversia, si esercita una forte pressione sul relatore a riferire nella camera di consiglio su tutti i temi in discussione ed il controllo che gli altri giudici possono esercitare sulla proposta di provvedimento giudiziale, avendo appena ascoltato le argomentazioni delle parti, è immediato. Si tratta, quindi, di una modifica ben opportuna, che sarebbe il caso di accompagnare con disposizioni atte ad assicurare che il deposito del provvedimento giurisdizionale sia effettuato nei termini di legge, che saranno certamente ordinatori, e non oltre.

Per altro verso, sono previsti interventi di maggiore possibilità di deflazione e di definizione agevolata delle liti pendenti, anche dinanzi la Corte di Cassazione, percorrendo una strada comune ad altri settori ordinamentali.

Peraltro, di probabile abrogazione è l'istituto della mediazione-reclamo di cui all'art. 17 bis D.Lgs. 546/92. Detto istituto, pur non uniformemente, ha svolto una funzione di effettiva deflazione, liberando i giudici tributari da sopravvenienze di controversie risolvibili. Servirebbe, invece, chiedersi perché soprattutto in alcune parti del Paese su tematiche similari alcuni uffici abbiano resistenze alla definizione che altrove riescono a superare.

L’informatizzazione della giustizia tributaria 

Ancora, sono previste misure al fine dell'implementazione dell'informatizzazione della giustizia tributaria, alcune delle quali oscure (ai fini della completa digitalizzazione del processo è veramente necessario semplificare una normativa processuale già oltremodo scarna e praticamente deformalizzata?), altre utili (la previsione che la richiesta di discussione da remoto per una delle parti non sia subordinata al consenso dell'altra parte, che può partecipare fisicamente all'udienza) ed altre la cui validità può, se ben disciplinate, andare ben oltre il solo obiettivo dell'informatizzazione.

Il riferimento è all'obbligo di utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, accompagnato dalla previsione di sanzioni per la violazione dell'utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche.

La direzione degli schemi processuali va verso l'affievolimento dello storico principio della libertà di forma; e difatti non a caso, con il D.Lgs. 149/2022, lo stesso art. 121 c.p.c., che sancisce il canone generale, ha appena subito una modifica, mentre gli atti introduttivi dei vari gradi nel processo civile hanno ricevuto statuizioni specifiche più stringenti (e, nel caso dell'appello, anche paradossali, atteso che gli atti devono esser specifici e sintetici allo stesso tempo).

Toccare il dogma del principio di libertà delle forme può a prima vista apparire azzardato. Tuttavia, alcune modifiche attente potrebbero non esser lesive dei diritti di difesa e indirizzarsi al raggiungimento, al tempo stesso, di un processo migliore.

Esclusa la balzana idea del limite dimensionale agli scritti difensivi (che, nella specificità degli atti tributari, causerebbe frequentemente una lesione del diritto di difesa), la fissazione di una griglia preformata, con campi da compilare ma con spazio libero, potrebbe essere una prescrizione non troppo pesante, così come la previsione della suddivisione per paragrafi. Ciò permetterebbe, peraltro, di evitare che i giudici possano trascurare di decidere su punti della domanda non esattamente individuati. Insomma, una migliore qualità degli atti difensivi sotto il profilo espositivo provocherebbe un'evoluzione positiva delle sentenze.

Gli interventi della delega sul riparto di giurisdizione

La delega, poi, si propone di intervenire anche sul riparto di giurisdizione, facendo tesoro delle più recenti posizioni della Corte di Cassazione. Si prevede, difatti, che le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c. 2 c.p.c. e art. 617 c.p.c. siano attribuite al giudice tributario se il ricorrente allega la mancata o invalida notifica dell'atto presupposto, e cioè della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento.

Il progetto di riordino si propone di intervenire, inoltre, sulle fasi cautelari anche nel grado successivo al primo. Fasi che sono già previste, anche se nel momento attuale non sono particolarmente gradite ai giudici tributari, che, come noto, non percepiscono per esse alcun anche minimo compenso. Sebbene la delega faccia riferimento solo ad una loro accelerazione, peraltro non indispensabile in un processo usualmente veloce poiché deformalizzato, potrebbe esser l'occasione per raddrizzare alcune incrostazioni interpretative sul periculum in mora. E per risolvere la contraddittoria disposizione che prevede la subordinazione della sospensiva alla prestazione di una fidejussione, il cui ottenimento ha in genere gli stessi requisiti di un affidamento bancario (che, se concesso, escluderebbe quindi il presupposto del periculum, indispensabile per la concessione della sospensiva).

Da ultimo, la delega prevede disposizioni di riordino per le Corti di giustizia tributaria - che non a caso già con la L. 130/2022 hanno perduto nella denominazione ogni ancoraggio al territorio proprio in vista di un possibile accorpamento, reso opportuno dal vistoso calo in alcune sedi giudiziarie di processi incardinati - nonché per i magistrati che vi afferiscono.

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