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martedì 21/03/2023 • 14:50

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Sopravvenienza correlata allo stralcio dei debiti: regime fiscale

Con la risposta del 21 marzo 2023 n. 264, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imputazione temporale ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP della sopravvenienza attiva derivante da una sentenza.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 5 min.
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L'Agenzia delle Entrate ha risposto a due quesiti posti dalla società istante che chiede di sapere:

  • se l'imputazione  temporale,  all'esercizio  al  31  dicembre  2019,  della sopravvenienza attiva correlata allo stralcio dei debiti, per effetto di una sentenza,  eseguita  ai  fini  contabili,  assuma  rilevanza  anche  sul piano fiscale, ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP, per  il  periodo  d'imposta  2019.  Il dubbio  interpretativo riguarda, in particolare, la rilevanza sul piano fiscale degli effetti di una sentenza depositata successivamente alla chiusura dell'esercizio, ma prima della predisposizione del bilancio;
  • se la disposizione agevolativa, in  base alla  quale  per i  soggetti con  ricavi  non  superiori a  250 milioni  di euro  non è dovuto il versamento del saldo dell'IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, sia soggetta alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, con la conseguenza, nel caso di specie, che l'esenzione è circoscritta all'importo del saldo nei limiti di 800.000 euro.

Sopravvenienza attiva correlata allo stralcio dei debiti

In merito al primo quesito, la società aveva escluso di procedere allo stralcio del debito  e  di  poter  quindi  contabilizzare  la corrispondente  sopravvenienza  attiva.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 13 maggio 2009 n. 10981, nel riaffermare il principio ormai consolidato nel nostro ordinamento tributario  dell'inderogabilità  delle  regole  sull'imputazione  temporale  dei  componenti negativi,  ha  fornito  altresì  un'importante  precisazione,  e  cioè  che  l'applicazione  di detto principio non “implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza”.

In sostanza, in tutti quei casi in cui un componente negativo, la cui deduzione operata dal contribuente sia stata disconosciuta dall'ufficio, non sarebbe più deducibile nel periodo d'imposta di effettiva competenza ­ perché il contribuente è decaduto dalla possibilità di emendare a proprio favore la dichiarazione già presentata, o perché sono  decaduti  i  termini  per  presentare  istanza  di  rimborso  della  maggiore  imposta versata ­ occorre evitare, secondo la Corte di Cassazione, definitivi disconoscimenti dei costi sostenuti o la duplicazione di tassazione dei  ricavi, con violazione del principio costituzionale della capacità contributiva.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'applicazione dell'inderogabilità del principio di imputazione  temporale  dei  componenti  positivi  non  implica,  in  ogni  caso,  la conseguenza  della  mancata  tassazione  al  momento  dell'emersione,  pur  tardiva,  in bilancio, ma ne contempla l'assoggettamento ad imposizione nell'esercizio di rilevazione contabile.

Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato

In merito al secondo quesito, la Circ. AE 20 agosto 2020 n. 25/E ha chiarito che la disposizione agevolativa, in  base alla  quale  per i  soggetti con  ricavi  non  superiori a  250 milioni  di euro  non è dovuto il versamento del saldo dell'IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, non si sostanzia in un mero differimento dei versamenti dovuti ai fini IRAP, ma in un vero e proprio contributo che implica l'esclusione dai relativi versamenti.

Pertanto, secondo le Entrate, l'istante può fruire dell'agevolazione in oggetto entro l'importo massimo di euro 800 000 EUR per singola impresa.

Fonte: Risp. AE 21 marzo 2023 n. 264

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