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Credito d'imposta per le imprese non energivore in caso di imprese in amministrazione straordinaria

Con la risposta del 21 marzo 2023 n. 258, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità di fruire del credito d'imposta per le imprese non energivore anche per le imprese in amministrazione straordinaria (art. 3 DL 21/2022).

Nel dettaglio, l'istante intende fruire del credito d'imposta in oggetto anche se sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria che è basata su un Programma di prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa, finalizzato al recupero dell'equilibrio delle attività imprenditoriali e mirato alla cessione dei  complessi  aziendali  funzionanti. Trattasi, secondo quanto dichiarato dall'istante, di una procedura finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica e al mantenimento della  forza  lavoro  occupata, circostanza avallata dal fatto che l'istante menziona contratti aventi ad oggetto determinate forniture e prestazioni di ammodernamento e potenziamento di quest'ultima, ancora in essere.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in assenza di un'espressa esclusione normativa per la fruizione del credito in oggetto da parte delle società in difficoltà, non sussistono elementi ostativi alla fruizione medesima.

Credito d'imposta per le imprese non energivore in caso di autoconsumo di energia elettrica

Con la risposta del 21 marzo 2023 n. 261, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di credito d'imposta per le imprese non energivore, relativamente all'autoconsumo di energia elettrica (DL 21/2022).

Considerato che, nel caso delle imprese a forte consumo di elettricità, la legge dispone esplicitamente la possibilità di accedere al credito d'imposta in oggetto anche relativamente all'energia elettrica autoconsumata e che tale esplicita previsione non risulta replicata per le imprese non energivore, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, con riferimento a tali ultime tipologie di imprese, la possibilità in commento sia preclusa. Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'istante non può usufruire del credito d'imposta in oggetto, per il secondo trimestre 2022, dall'art. 4 c. 2 DL 17/2022 e, per il terzo trimestre 2022, dall'art. 6 c. 1 DL 115/2022, in relazione all'energia elettrica oggetto di autoconsumo da parte delle imprese c.d. energivore.

Determinazione del credito d'imposta per le imprese non energivore e non gasivore

Con la risposta del 21 marzo 2023 n. 259, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla determinazione del credito d'imposta per imprese non energivore e non gasivore (art. 3 e 4 DL 21/2022).

Nel dettaglio, l'istante solleva dei dubbi  circa  la  spettanza dell'agevolazione per gli acquisti di energia termica che la stessa effettua, in ragione, da un lato, dei vincoli imposti in funzione della propria attività e, dall'altro, del fatto che i corrispettivi contrattualmente previsti con il fornitore prevedono un'indicizzazione del costo al prezzo della materia prima (gas naturale).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate precisa che, tenuto conto che la norma, di natura agevolativa, che disciplina il credito d'imposta in esame delimita in maniera puntuale l'ambito oggettivo al solo acquisto di gas naturale, si ritiene che l'istante, non essendo un'impresa che impiega nel suo processo la suddetta materia prima e non risultando intestataria dei POD e dei PDR collegati all'utenza del gas, non possa usufruire dei crediti di imposta per le imprese non gasivore in esame.

Inoltre, l'impresa istante non può ritenersi legittimata alla fruizione del credito d'imposta in ragione del fatto di dover pagare, al proprio fornitore, un corrispettivo per l'acquisto di energia termica indicizzato al prezzo della materia prima gas.

Fonte: Risp. AE 21 marzo 2023 n. 258;

Risp. AE 21 marzo 2023 n. 259;

Risp. AE 21 marzo 2023 n. 261

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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