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lunedì 13/03/2023 • 06:00

Lavoro Dalla Cassazione

Dimissioni della lavoratrice in maternità: sempre necessaria la convalida

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5598 del 23 febbraio 2023, ha affermato che, in mancanza di convalida presso il servizio ispettivo, le dimissioni rese durante la maternità restano inefficaci anche dopo la cessazione del predetto periodo protetto di astensione dal lavoro.

di Roberta Cristaldi - Avvocato in Milano

+ -
  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'efficacia delle dimissioni rese dalla lavoratrice durante la gravidanza e nel primo anno di vita del bambino è sospensivamente condizionata alla convalida presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro. La necessità della convalida delle dimissioni rese in tale periodo non viene meno se, nel frattempo, sia stato superato il periodo “protetto” per maternità previsto dall'art. 55 D.Lgs. 151/2001.

A queste conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5598 del 23 febbraio 2023.

Il caso di specie

La lavoratrice ha agito in giudizio per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto nel periodo successivo alle proprie dimissioni. La tesi della lavoratrice si fonda sul presupposto che le dimissioni, essendo intervenute durante il periodo “protetto” per maternità (ossia, sulla base dell'art. 55, comma 4, D.Lgs, 151/2002, nella versione ratione temporis applicabile, fino al primo anno di vita del bambino), avrebbero dovute essere convalidate presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro. In mancanza di convalida, le dimissioni non erano efficaci e, dunque, il rapporto di lavoro non poteva considerarsi concluso.

I precedenti gradi del giudizio

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