L'art. 1 DL 5/2023 ha previsto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 51 c. 3 terzo periodo DPR 917/86, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.
In buona sostanza il legislatore ha rinnovato l'analoga disposizione già prevista per il periodo d'imposta 2022 all'art. 2 DL 21/2022, n. 21 che prevedeva l'esenzione fiscale del bonus benzina fino a 200 euro.
La norma, peraltro, lascia ferma l'applicazione del plafond di 258,23 euro già previsto stabilmente dal TUIR applicabile al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto nell'ambito di rapporti di lavoro assimilati fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente.
Aggiunge quindi a tale importo il valore pari a ulteriori 200 euro, questa volta limitati ai buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburanti, da intendersi quelli destinati dai lavoratori dipendenti ai rifornimenti di carburante per l'autotrazione quali benzina, gasolio, GPL e metano, nonché la ricarica dei veicoli elettrici (cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 27/E del 14/07/2022).
La disposizione riguarda la determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 TUIR e prevede dunque l'esclusione di tale valore dalla base imponibile ai fini IRPEF, applicabile di regola anche ai fini contributivi.
Si tratta infatti di una regola generale fissata dall'art. 12 L. 153/69 che prevede per l'appunto l'armonizzazione delle due basi imponibili, salve le eccezioni previste dalla medesima norma.
Tuttavia, il destino dell'esenzione contributiva per il bonus carburanti è pressoché scontato abbia le ore contate.
Il testo del disegno di legge di conversione del DL 5/2023 approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, contiene – come anticipato - una modifica all'articolo 1, comma 1, che introduce una deroga al principio di armonizzazione delle due basi imponibili (fiscale e contributiva).
Prevede infatti che l'esclusione del bonus carburanti dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
Dunque, alla regola generale introduce, espressamente, una eccezione.
Le modifiche avranno importanti ricadute sia sul fronte del costo del lavoro derivante dal riconoscimento di tali buoni sia sul beneficio netto per il lavoratore.
Attualmente, a fronte di 200 euro di buono benzina il cuneo fiscale e contributivo è pari a zero; a seguito della modifica in arrivo, il costo del lavoro lieviterà di almeno 50 euro, mentre il lavoratore subirà una trattenuta in busta della quota di contributi a proprio carico di poco meno di 20 euro.
In buona sostanza, subiranno le conseguenze delle modifiche entrambi in quanto a fronte di 250 euro di costo sostenuto dal datore di lavoro, andranno al lavoratore 180 euro di valore.
Le conseguenze di tale modifica saranno naturalmente efficaci solo una volta concluso l'esame del disegno di legge (deve essere convertito entro il 15 marzo prossimo) ma riverbereranno i propri effetti anche per i buoni già riconosciuti ai lavoratori dal 1° gennaio 2023.
L'applicazione della disposizione, infatti, in assenza di specificazioni, riguarda l'intero periodo d'imposta 2023, con conseguente necessità per i datori di lavoro di procedere all'assoggettamento a contribuzione ai previdenziali ed assistenziali.
Per i tempi e le modalità occorrerà naturalmente attendere le istruzioni che l'INPS che verranno diramate una volta che il provvedimento sarà approvato definitivamente e quindi entrato in vigore.
Appare utile precisare che le modifiche non avranno alcuna rilevanza relativamente all'analoga disposizione contenuta all'art. 2 DL 21/2022 che ha previsto l'esenzione per il periodo d'imposta 2022.
La modifica, infatti, interviene esclusivamente sull'art. 1 c. 1 DL 5/2023 senza alcun riferimento alla precedente disposizione.
Si ricorda che il bonus benzina è applicabile ai rapporti di lavoro presso datori di lavoro privato a prescindere dalla natura imprenditoriale (es. liberi professionisti, associazioni, fondazioni) mentre ne sono esclusi quelli presso datori di lavoro pubblici.
Per la qualificazione dei lavoratori dipendenti occorre fare riferimento non alla disposizione civilistica ma al TUIR.
Pertanto, l'applicazione riguarda tutti coloro che producono un reddito ai fini IRPEF rientrante tra quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50 DPR 917/86) nonché assimilato al lavoro dipendente assimilato (cfr. art. 52 DPR 917/86).
Il bonus può essere riconosciuto al singolo lavoratore in quanto il legislatore richiama l'art. 51 c. 3 DPR 917/86.
Pertanto, non si applicano le stringenti previsioni contenute nel comma 2 del medesimo articolo che prevede condizioni ulteriori (es. non è necessario che l'erogazione a favore di tutti i lavoratori o ad una categoria di essi).
Occorre invece tenere conto della condizione prevista dall'art. 51 c. 3 DPR 917/86 che prevede il vincolo di non superare il limite di esenzione, pena l'assoggettamento ad IRPEF dell'intero importo.
A tal proposito, può essere utile evidenziare che l'importo di 200 euro del bonus carburanti si aggiunge all'ordinario limite di 258,23 euro previsto dal citato art. 51 c. 3 DPR 917/86.
Chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 27/E/2022, ha fornito a tal fine utili indicazioni sulle modalità di applicazione dei due limiti e più specificamente sull'assoggettamento ad IRPEF o meno a seconda della natura dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.
Infatti, il superamento del limite di 200 euro destinato al bonus carburanti potrebbe non determinare l'assoggettabilità ad IRPEF dell'intero importo ove, cumulando il valore degli altri beni e servizi prestati, non venisse superato il valore complessivo di 458,23 euro.
Viceversa, ove invece venisse superato il valore di 258,23 euro per beni ceduti o servizi prestati diversi dal bonus carburanti, l'intero importo dovrà essere assoggettato ad imposizione.
Il riconoscimento del bonus, infine, non può avvenire mediante di somme rimborsate al lavoratore che avesse sostenuto la spesa.
Il pagamento all'esercente, infatti, dovrà essere effettuato direttamente dal datore di lavoro ovvero questi deve procedere all'erogazione mediante i cd. voucher.
L'art. 51 c. 3-bis DPR 917/86 prevede infatti che “ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.
Si ritiene utile, infine, evidenziare che i buoni carburanti possono essere altresì essere utilizzati in sostituzione dei premi di risultato ove naturalmente sia il lavoratore ad averlo chiesto al datore di lavoro.