venerdì 03/03/2023 • 11:41
È disponibile sul sito dell'INPS la procedura di inserimento delle domande di agevolazione a sostegno delle famiglie (c.d. bonus asilo nido) per l'anno 2023. Il contributo copre il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e i costi per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.
redazione Memento
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L'INPS comunica che è disponibile la procedura di inserimento delle domande per la fruizione dell'agevolazione a sostegno delle famiglie (c.d. Bonus asilo nido: art. 1, c. 355, L. 232/2016), per l'anno 2023, che consiste nel contributo:
Chi può presentare la domanda?
Il bonus spetta a tutti i genitori con figli in età compresa tra i 3 e i 36 mesi.
La domanda può essere presentata anche dai genitori di un minore (anche adottato o in affido temporaneo) in possesso dei seguenti requisiti:
Domande per contributo pagamento rette asilo nido
La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell'asilo nido deve essere presentata dal genitore (o dal soggetto affidatario del minore) e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali si intende ottenere il beneficio, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità.
Il contributo viene erogato a fronte della presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette. Le ricevute non presentate all'atto della domanda potranno essere allegate inderogabilmente entro il 31 luglio 2024.
Per ogni mensilità, in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, l'utente può autocertificare l'importo richiesto. Il valore da inserire deve includere:
Non deve includere:
Domande per contributo supporto domiciliare
La domanda di contributo per l'introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore (o dal soggetto affidatario del minore), convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione, e deve essere accompagnata da un'attestazione, rilasciata da un pediatra, che dichiari per l'intero anno l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.
Coloro che hanno chiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del c.d. bonus asilo nido non possono presentare anche domanda per il supporto domiciliare.
Modalità di presentazione
La domanda deve essere presentata, corredata dalla documentazione, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- portale web dell'INPS (www.inps.it) se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Istituti di Patronato.
Nella domanda il richiedente deve indicare a quale dei due benefici intende accedere e, se intende fruire del beneficio per più minori, deve presentare una domanda per ciascuno di essi.
Inoltre, ai fini del rimborso, la documentazione deve contenere tutte le seguenti informazioni: denominazione e Partita IVA dell'asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l'onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).
Importi del bonus
Il contributo è calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente del minore presente in domanda (ISEE minorenni) in corso di validità.
Si ha diritto a un massimo di
Il contributo riconosciuto per le forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all'importo massimo concedibile.
Viene preso a riferimento l'ISEE minorenni in corso di validità l'ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.
L'INPS provvede alla corresponsione dell'agevolazione nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero AreaSEPA).
Fonte: Mess. INPS 2 marzo 2023 n. 889
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