sabato 04/03/2023 • 06:00
Il decreto PNRR 3 interviene anche in materia di giustizia tributaria con alcune modifiche sia alla legge di riforma del processo tributario che alla disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione. Tra le principali novità la nuova soglia di competenza per il giudice monocratico.
L'art. 40 DL 13/2023 (decreto PNRR 3) interviene anche in materia di giustizia tributaria con alcune modifiche sia alla legge di riforma del processo e dell'ordinamento tributario che alla disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione. Il transito dei togati Viene fatto slittare al 15 marzo 2023 (anziché 1° marzo 2023) il termine entro il quale il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria pubblicherà la graduatoria finale della procedura di interpello per il transito nella giurisdizione tributaria dei “togati” appartenenti alle altre giurisdizioni. A tal proposito, si ricorda che la legge di riforma del processo e dell'ordinamento tributario, ha previsto anche, oltre alle assunzioni tramite apposite procedure concorsuali di reclutamento dei futuri giudici e magistrati tributari, che magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data del 16 settembre 2022 nel ruolo unico dei giudici tributari (art. 4 c. 39-bis L. 183/2011) e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, potessero optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria. Il transito viene consentito ad un massimo di 100 magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello (in itinere). Il transito viene consentito ai togati che non abbiano compiuto 60 anni di età alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e che non abbiano ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello un giudizio di demerito. Le elezioni della nuova consiliatura CPGT Intervenendo sul regime transitorio della L. 130/2022 (art. 8), il decreto PNRR 3 sposta in avanti (da “entro il 31 ottobre 2022” a “entro il 14 aprile 2023”) le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, avranno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Tale elezione era stata inizialmente prevista entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della L. 130/2022 (16 settembre 2023) “ai fini della sua migliore implementazione”. Si ricorda che nell'ambito della componente togata la legge di riforma abbia previsto che deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare. Il rispettivo corpo elettorale deve essere formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Saranno eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possono ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento. La nuova soglia di competenza per il monocratico Con riferimento al processo tributario, il decreto PNRR 3 amplia la competenza del giudice monocratico estendendola alle controversie di valore fino a 5 mila euro (e non più fino a 3 mila euro). La nuova disposizione si applicherà per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023. Pertanto, per i ricorsi notificati fino al prossimo 30 giugno, il giudice monocratico continuerà ad essere competente per le “sole” liti fino a tremila euro. Tale novità andrà coordinata con la disposizione già prevista dalla L. 130/2022 che, modificando a sua volta l'art. 16 c. 4 DL 119/2018, prevede che le udienze pubbliche tenute dalle Corti di Giustizia in composizione monocratica si dovranno svolgere, a decorrere dai ricorsi notificati dal 1° settembre 2023, «esclusivamente a distanza fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria». Con riferimento al valore della lite, al fine di determinare la competenza del giudice monocratico, giova ricordare che per valore della lite si intende l'importo del tributo accertato nell'atto impugnato, al netto di sanzioni e interessi ovvero, qualora la controversia verta solo su sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art. 12 D.Lgs. 546/92); inoltre, come già previsto dalla L. 130/2022, si considera anche l'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdite. Accelerazione alla dichiarazione di estinzione dei giudizi pendenti in Cassazione, oggetto di istanza di definizione agevolata della lite Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione, fra le mission del PNRR, da attuare tramite la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, viene previsto che l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provveda a depositare entro il 31 luglio 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dall'art. 1 c. 197 L. 197/2022. Analogamente, al fine di conseguire i medesimi obiettivi mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità oggetto di istanza di definizione agevola della lite, precedentemente disposta dall'art. 5 L. 130/2022, viene stabilito che l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente e decorso il termine per la notifica del diniego alla definizione, provveda a depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione, entro il 31 marzo 2023, un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonché dell'assenza di provvedimento di diniego. Tale procedura accelerata, necessitata dall'attuazione della “mission PNRR”, non si applica, pertanto, alle controversie pendenti presso le varie Corti di Giustizia Tributaria per le quali sia già stata o sarà presentata istanza di definizione agevolata da parte del contribuente.
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Massimo Romeo
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