Il testo del decreto-legge denominato PNRR 3 (DL 24 febbraio 2023, n. 13) si compone di tre parti:
revisione del sistema della governance del PNRR;
rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori;
attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.
Governance
Nuova struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, sotto l'indirizzo del Ministro delegato, che assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, si riorganizzano le unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali, che potranno anche essere internalizzate e poste all'interno di Direzione Generali già esistenti.
Rafforzamento capacità amministrativa
Si prevedono disposizioni per l'accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere: estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate” già previste per l'edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali; inoltre si dimezzano i termini per l'esproprio e quelli per l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR e si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Si consente all'Agenzia del demanio e al Ministero della difesa di contribuire a progetti PNRR anche attraverso la messa a disposizione di immobili per alloggi universitari, infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili.
Si introducono disposizioni volte a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici e si facilita la realizzazione della piattaforma digitale nazionale dati (PDND). Si semplificano inoltre le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga.
Si rafforzano le competenze della Soprintendenza speciale per il PNRR, che assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità PNRR.
Per la scuola s'interviene sull'edilizia scolastica prevedendo che gli enti locali interessati agli interventi previsti dal PNRR possano utilizzare le economie di gara derivanti dai ribassi d'asta e che i soggetti attuatori possano procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture (anche di ingegneria e architettura) entro un determinato importo (inferiore a euro 215.000,00); si accelerano le procedure per le scuole “innovative” (previste da progettualità PNRR) affidando ai vincitori del concorso di progettazione la direzione dei lavori con procedura negoziata. Per favorire il rientro dei “cervelli” in Italia, e quindi per l'università, si introduce un esonero contributivo a favore delle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo e che assumono personale in possesso del titolo di dottore di ricerca; si prevede che almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia sia destinato alla chiamata di giovani ricercatori presso le università italiane.
Si prevedono disposizioni per semplificare le procedure di realizzazione delle opere del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.
Si introducono disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali, per soddisfare esigenze logistiche delle pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR.
Giustizia
Si prevedono una serie di disposizioni in materia di giustizia:
digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici;
obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice;
deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione;
misure in favore delle imprese in difficoltà attraverso l'implementazione dei piani di rateizzazione del debito fiscale e di accordi transattivi con il Fisco, l'Inail e l'Inps, nonché attraverso misure di semplificazioni per l'accesso alle procedure negoziate.
Per la giustizia tributaria, si prevedono misure volte ad accelerare l'estinzione delle controversie oggetto di condono fiscale.
Ambiente e sicurezza energetica
Si introducono misure in materia di ambiente e sicurezza energetica:
procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell'istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;
rinaturazione dell'area del Po;
aumento delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR;
utilizzo dei proventi delle aste CO2;
disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.
Si costituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, con conseguenti disposizioni organizzative anche relative all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Si istituisce, infine, l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica, la quale subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani.
Restyling della composizione negoziata
Le misure si rendono necessarie al fine di rendere efficiente la riforma in materia di insolvenza, di cui al Codice della crisi: vengono introdotte misure volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l'Erario o enti pubblici - che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell'impresa in difficoltà - e alla opportunità della previsione di ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative.
Viene aumentato a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell'impresa verso l'Agenzia delle entrate, incrementando così la rateizzazione già prevista dall'art. 25-bis, c. 4, CCII.
Ai creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, viene consentito di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'IVA, già prevista dall'art. 26, c. 3-bis, DPR 633/72 per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento.
Viene attuato lo sblocco delle numerose istanze di composizione negoziata pendenti in attesa di nomina dell'esperto alle quali le Camere di commercio non danno corso, per incompletezza della documentazione prevista dalla legge: il riferimento è ai tempi necessari per il rilascio del certificato unico dei debiti tributari e i certificati dei debiti contributivi e per premi assicurativi previsti nonché la certificazione sulla situazione debitoria complessiva rilasciata dall'agente della riscossione. Al fine di consentire la celere nomina dell'esperto e l'avvio delle trattative, si prevede che le singole certificazioni possano essere sostituite dalla dichiarazione con la quale l'impresa attesta, sotto la propria responsabilità, di avere tempestivamente presentato l'istanza per il rilascio del certificato stesso agli enti competenti. L'assenza delle informazioni contenute nelle certificazioni non crea problemi ai fini della valutazione, demandata all'esperto, di perseguibilità del risanamento, in quanto l'interoperabilità delle banche dati dei medesimi enti con la piattaforma telematica nazionale consente agevolmente l'estrazione dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell'impresa che ha chiesto l'avvio delle trattative.
FONTE: DL 24 febbraio 2023, n. 13