lunedì 06/03/2023 • 06:00
Dopo la separazione e assegnazione dell’immobile all’altro coniuge, possono sorgere problemi nel caso in cui il contribuente decida di acquistare un immobile fruendo delle agevolazioni prima casa. In caso di contestazioni da parte del Fisco, si tratta di valutare se il contribuente possa usufruire di nuove agevolazioni.
In sede di separazione il Tribunale assegna l'immobile “casa familiare” alla moglie, acquistato con le agevolazioni previste per la prima casa (art. 1 nota II bis Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86). Successivamente, il coniuge non assegnatario decide di acquistare un nuovo immobile come “prima casa” e con le medesime agevolazioni del precedente immobile, quindi detraendo ai fini IRPEF il credito d'imposta corrispondente all'imposta di registro versata a suo tempo in relazione all'acquisto agevolato della casa familiare. A seguito dell'ultimo acquisto, secondo il Fisco, il contribuente non può fruire un'altra volta dell'agevolazione “prima casa” in relazione al secondo acquisto. Per questi motivi, al contribuente sono notificati due atti impositivi: un primo avviso avente ad oggetto la revoca dell'agevolazione fiscale; un secondo avviso di irrogazione delle sanzioni per il recupero del credito d'imposta (contestazione della lett. c) dell'art. 1 nota II bis Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86). Ai fini di una corretta disamina della decisione del giudicante, occorre esaminare alcune questioni. L'agevolazione prima casa In argomento, giova ricordare che l'art. 1 nota II bis Tariffa parte I allegata al DPR 131/86 indica i requisiti per l'agevolazione prima casa. La disposizione prevede che ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo. Le sanzioni L'art. 4 Tariffa parte I allegata al DPR 131/86 prevede che in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché' una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. Conclusioni Nonostante le contestazione dell'Agenzia dell'Entrate, con ricorso in Cassazione, il contribuente pretende di andare esente dalla decadenza da un'agevolazione fruita per un atto di acquisto posto in essere successivamente e del tutto al di fuori di atti o convenzioni adottate in sede di separazione - decadenza dovuta al fatto che detta agevolazione non può essere goduta per due volte - in forza di una norma che sancisce un'esenzione relativa a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge. Difatti, da un'attenta analisi: la lettera b) della disposizione esclude dalla possibilità di fruire delle agevolazioni in parola chi già è titolare di altra casa nello stesso comune in cui è situato l'immobile da acquistare; la lettera c) della disposizione esclude dalla possibilità di fruire delle agevolazioni medesime chi ne abbia già fruito; la prima disposizione guarda al soddisfacimento di concrete esigenze abitative; la seconda, invece, guarda alla casa come bene economico non necessariamente funzionalizzato al soddisfacimento di tali esigenze, quanto piuttosto come forma di tutela del risparmio monetario. In conclusione, secondo la Corte (con sentenza n. 27088 del 2022), l'indisponibilità della ex casa familiare, la quale sia stata acquistata fruendo dell'agevolazione prima casa, non permette al proprietario non assegnatario di effettuare un nuovo acquisto agevolato, perché l'assegnazione e la conseguente indisponibilità dell'immobile non equivale a “impossidenza” ai sensi della lett. c) della nota II-bis.
LA SOLUZIONE
In tema di agevolazioni prima casa, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un'altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all'art. 1 nota II bis lett. c) della parte I della tariffa allegata al DPR 131/86, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa; sicché, non sussiste ove l'immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all'ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne. Pertanto, in relazione al chiaro tenore letterale della norma, non può condividersi il riferimento al requisito della titolarità del diritto di proprietà di casa di abitazione come alla disponibilità effettiva di essa. In conclusione, le agevolazioni prima casa non si applicano a chi abbia già goduto dei benefici fiscali.
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Lia Paggi
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